Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14824 - pubb. 20/04/2016
Richiesta di pagamento da parte del debitore durante il pignoramento e dopo la presentazione di un ricorso per concordato in bianco: reati configurabili, insussistenza del dolo o colpa
Tribunale Teramo, 11 Aprile 2016. G.I.P. Canosa.
Pignoramento presso terzi – Pagamento al debitore da parte dei funzionari AUSL in pendenza di ricorso per concordato in bianco, depositato successivamente al pignoramento, sulla base di reiterate richieste del debitore tramite il proprio legale – Configurabilità dei reati di cui agli artt. 388 c.p. “Mancata esecuzione di un ordine del giudice”, 323 c.p. “Abuso d’ufficio”, art. 388 bis c.p. “Violazione colposa dei doveri di custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo” – Esclusione – Assenza dell’elemento soggettivo in relazione agli artt. 388 e 323 c.p. – Assenza di colpa in relazione all’art. 388 bis c.p. – Assenza di elementi di reato a carico del debitore e del suo legale
È infondata la notizia di reato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 388 c.p., avuto precipuo riguardo all'elemento soggettivo, non ravvisandosi dagli atti la volontà, ad opera degli indagati, organi dell'AUSL, di eludere l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile e, comunque, di frustrare le esigenze perseguite dal creditore, atteso che deve considerarsi sostanzialmente veritiera la dichiarazione negativa di terzo ex art. 547 c.p.c., dato che i pagamenti effettuati successivamente al pignoramento erano stati eseguiti da parte degli indagati a seguito di reiterate istanze della Farmacia debitrice fondate sulla comprovata presentazione, da parte di quest'ultima, di ricorso prenotativo ex art. 161 comma IV L. Fall., e, successivamente, di istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
A prescindere o meno dalla correttezza dell'operato tenuto dagli indagati, può più che fondatamente escludersi nel loro operato la ravvisabilità dell'elemento soggettivo tipizzato dall'art. 388 c.p., il quale postula "la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice" (Cass., Sez. VI, sentenza n. 25905 del 16.04.2015), oppure di sottrarre la cosa di proprietà sottoposta a pignoramento.
Deve escludersi altresì il dolo in relazione all’art. 323 c.p. dato che non sussistono circostanze che inducano a ritenere che gli atti amministrativi contestati siano stati perpetrati al fine e con la consapevolezza di arrecare alla persona offesa un pregiudizio caratterizzato dal requisito dell'ingiustizia - ovvero, della non spettanza in base alle norme dell'ordinamento giuridico -, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia elemento dal quale inferire la sussistenza di ragioni di risentimento o di malanimo nutriti dagli indagati.
Non sussiste inoltre la fattispecie di cui all'art. 388 bis c.p., non emergendo prova anche del carattere colposo della condotta tenuta dai funzionari dell’AUSL né tantomeno della solo asserita - in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione - "negligenza gravissima".
Da ultimo, non si ravvisano elementi di reità a carico della debitrice, titolare della farmacia, e del di lei legale, essendosi i medesimi limitati a richiedere il pagamento delle somme spettanti alla farmacia sulla base di prospettazioni giuridiche. (Gianluca Dalla Riva) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Gianluca Dalla Riva
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