Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14756 - pubb. 15/04/2016
Responsabilità della banca negoziatrice di assegno bancario non trasferibile pagato a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso
Tribunale Roma, 10 Luglio 2014. Est. D'Alessandro.
Assegno bancario – Clausola di non trasferibilità – Pagamento a persona diversa dal beneficiario – Responsabilità di natura contrattuale
Assegno bancario – Clausola di non trasferibilità – Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso – Responsabilità della banca – Ininfluenza della colpa della banca negoziatrice
Assegno bancario – Previsione dell’art. 43 l. ass. – Deroga alla disciplina del codice civile in materia di errore – Errore incolpevole del debitore – Ininfluenza – Rischio dell’identificazione del prenditore del titolo – Grava sul debitore
Assegno bancario – Previsione dell’art. 43 l. ass. – Pagamento in favore di persona palesemente distinta rispetto al beneficiario – Errore incolpevole del debitore – Insussistenza
Assegno bancario – Previsione dell’art. 43 l. ass. – Violazione – Danno subito dal beneficiario – Prova – Fatto stesso del pagamento
Qualora la banca negoziatrice consenta, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, incorre — nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno — in una responsabilità di natura contrattuale con conseguente obbligo risarcitorio. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)
L'art 43. secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, (c.d. legge sull'assegno bancario) nel disporre che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente, con relativo onere probatorio a carico del solvens. Invece, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non è legittimato — compresa la banca negoziatrice che è responsabile ex art. 43 della legge assegni per l'accertamento della legittimazione del presentatore dell'assegno — non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso), e ciò a prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, derivando la responsabilità della banca dalla violazione dell’obbligazione ex lege posta a suo carico dall’art. 43, secondo comma, del citato R.D. di pagare l’assegno esclusivamente al prenditore. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)
Il chiaro disposto dell’art. 43 l.a. sarebbe inutile e pleonastico ove inteso, seguendo la giurisprudenza meno rigorosa, quale mera conferma alla regola generale già enunciata dall'art. 1992, comma 2, c.c. in quanto solo una lettura più rigorosa della medesima norma consente di valorizzare il suo vero contenuto precettivo, evidentemente volto a derogare alla regola generale del codice civile nel senso che l'errore, ancorché senza colpa, nel pagamento di un assegno intrasferibile, non libera mai il debitore, gravando su di lui il rischio dell'identificazione del prenditore del titolo. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)
Peraltro può senz'altro escludersi il carattere incolpevole dell'errore commesso dalla banca avendo questa proceduto al pagamento degli assegni in favore di una persona che era palesemente distinta rispetto al beneficiario dei titoli negoziati e che neppure ha posto in essere alcuna azione volta a creare una pur fallace apparenza di legittimazione in proprio capo. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)
Il danno subito dal beneficiario è provato dal fatto stesso del pagamento dei titoli di cui era beneficiario stesso a soggetto diverso e non legittimato. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Volanti del Foro di Roma
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