Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14702 - pubb. 12/04/2016

Recesso volontario, rimborso delle azioni nelle banche popolari e di credito cooperativo e modifiche statutarie

Tribunale Cagliari, 24 Settembre 2014. Est. Tamponi.


Banche popolari e di credito cooperativo – Azioni – Rimborso – Cause di Recesso volontarie – Modifiche statutarie obbligatorie – Nullità – Indennizzo

Banche popolari e di credito cooperativo – Azioni – Cause di recesso – Eliminazione Clausola – Modificazione Clausola – Nullità

Banche popolari e di credito cooperativo – Norme Tub – Applicazione norme – Esclusione espressa



L’interpretazione secondo cui la norma di cui al 2437 c.c. non si applicherebbe alle modifiche statutarie per così dire “necessitate”, ovverosia imposte dal rispetto delle previsioni dell’autorità di vigilanza, finirebbe per comportare una parziale abrogazione del dettato normativo, non giustificata da alcun argomento di diritto positivo. (Giuseppe Razzino) (riproduzione riservata)

In particolare la lettera e) si applica a tutte le cause di recesso, non distinguendo la norma tra cause di recesso eliminate dall’assemblea per sua libera scelta, quale espressione dell’indirizzo della maggioranza, e cause di recesso eliminate per così dire “doverosamente”, in ossequio ai dettami dell’autorità di vigilanza. Ciò che rileva, infatti, è l’eliminazione oggettiva di una causa di recesso. (Giuseppe Razzino) (riproduzione riservata)

Laddove il Legislatore ha voluto escludere l’applicazione di una disposizione del codice civile alle banche di credito cooperativo lo ha fatto espressamente attraverso l’art. 150 - bis del Testo Unico Bancario. (Giuseppe Razzino) (riproduzione riservata)


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