Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14667 - pubb. 06/04/2016

Responsabilità della banca negoziatrice di assegno bancario non trasferibile pagato al falsus procurator

Tribunale Roma, 29 Settembre 2014. Est. Catallozzi.


Assegno bancario – Clausola di non trasferibilità – Pagamento al falsus procurator del beneficiario – Mancata verifica della sussistenza del potere rappresentativo – Responsabilità



Quando l’assegno non trasferibile sia presentato da persona che adduca di agire in nome e per conto del prenditore in forza di rappresentanza legale o negoziale, la banca, in quanto tenuta a controllare la coincidenza del presentatore con il prenditore ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 del r.d. n. 1736/43, ha l'onere di acquisire prova di tale rappresentanza, anche attraverso un mero esame comparativo della sottoscrizione del presentatore con quelle costituenti lo specimen dei rappresentanti della società beneficiaria, restando liberata da responsabilità, in caso di pagamento al "falsus procurator", solo ove sussistano gli estremi dell'adempimento senza dolo o colpa al creditore apparente. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Volanti del Foro di Roma


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