Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14636 - pubb. 05/04/2016

Clausole abusive stipulate ai danni dei consumatori: rilievo d'ufficio anche in caso di ingiunzione di pagamento

Corte Giustizia UE C-49/14, 18 Febbraio 2016. ..


Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Procedimento di esecuzione forzata – Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a rilevare d’ufficio la nullità della clausola abusiva – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale



La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.

La direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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