Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14609 - pubb. 01/07/2010

Azione di responsabilità contro il curatore revocato e sospensione della prescrizione nei confronti del fallito

Cassazione civile, sez. III, 04 Ottobre 1996, n. 8716. Est. Finocchiaro.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Revoca del curatore - Azione di responsabilità - Prescrizione decennale - Sospensione della prescrizione nei confronti del fallito - Esclusione



L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, che ai sensi dell'art. 38 della legge fallimentare durante il fallimento è proponibile dal nuovo curatore autorizzato dal giudice delegato, è soggetta a prescrizione decennale con decorrenza dalla data della revoca e il termine prescrizionale decorre anche nei confronti del fallito (legittimato in ogni caso a proporla dopo la chiusura del fallimento, purché l'azione non sia prescritta), giacché la prescrizione non rimane sospesa nei suoi confronti durante la procedura fallimentare, in mancanza di una tassativa previsione legislativa, per la inapplicabilità al caso di specie della disposizione contenuta nell'art. 2941 n. 6 cod. civ. (cominciando a decorrere la prescrizione solo dopo la sostituzione del curatore revocato e il rendimento del conto), nonché per la natura relativa della incapacità processuale del fallito, a lui opponibile solo nell'interesse dalla massa dei creditori, con la conseguenza che in assenza di qualsiasi iniziativa degli organi fallimentari egli può agire per responsabilità contro il curatore revocato anche durante il fallimento, a tutela di diritti patrimoniali dei quali quegli organi si siano disinteressati. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE III


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello TADDEUCCI Presidente
" Enzo MERIGGIOLA Consigliere
" Vittorio DUVA "
" Ugo FAVARA "
" Mario FINOCCHIARO Rel. "


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto


da


PULICANÒ GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. GOZZI N. 125, presso lo studio dell'Avvocato VITO LENTINI, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avvocati GIUSEPPE BENVENGA e CONO DOMIANELLO quest'ultimo con studio in 98122 MESSINA VIA LENZI N. 5, giusta delega in atti;


Ricorrente


contro


BARBARO SERAFINO, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CORVISIERI N. 46, presso lo studio dell'Avvocato DOMENICO CAVALIERE, rappresentato e difeso anche dall'Avvocato PLACIDO LA TORRE, giusta delega in atti;


Controricorrente


avverso la sentenza n. 238-93 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 1-7-93 e depositata il 23-7-93 (R.G. 55-93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20-12-95 dal Consigliere Relatore Dott. Mario FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato Dott. Cono DOMIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.


FATTO


Con sentenza 15 novembre 1983 del tribunale di Messina PULICANÒ Giovanni era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia), per avere incolpato l'avv. BARBARO Serafino, nella sua qualità di curatore di fallimento di esso PULICANÒ di essersi appropriato di un frigorifero. Con la stessa sentenza il PULICANÒ era condannato, per tale delitto, alla pena di anni tre di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore del BARBARO, costituitosi parte civile, da liquidare in separata sede, ed al rimborso delle spese giudiziali.
Confermata tale pronuncia in grado di appello e rigettata da questa Corte Suprema, con sentenza 3 ottobre 1986, il ricorso proposto dal PULICANÒ, con atto 13 ottobre 1986 BARBARO Serafino conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Messina, sia PULICANÒ Giovanni, sia l'avv. PACE Rosario, nella qualità di curatore della società di fatto tra PULICANÒ Giovanni e CAPORE Giuseppe e dei due soci personalmente, per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della condotta delittuosa del PULICANÒ che indicava nella somma, di lire 100 milioni nonché nell'ulteriore somma di lire 2.187.500 liquidata in sua favore a titolo di spese del giudizio penale, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Successivamente, con ricorso 13 maggio 1987, il BARBARO, richiamato il contenuto della precedente citazione e premesso che il PULICANÒ, con altra sentenza dello stesso tribunale di Messina, era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di calunnia aggravata ed al risarcimento dei danni in suo favore e che, ancora, la curatela del fallimento convenuto aveva la disponibilità della somma di lire 280 milioni, destinata ad estinguere le passività del fallimento, ammontanti a complessive 80 milioni di lire - chiedeva il sequestro conservativo di tale somma sino alla concorrenza di lire 100 milioni.
Costituitisi in giudizio sia il PULICANÒ che la curatela del fallimento PULICANÒ - CAPORE si opponevano all'accoglimento della domanda attrice.
Il PULICANÒ, in particolare eccepiva, da un lato, l'inammissibilità della domanda relativa alle somme liquidate in sede penale a titolo di spese di giudizio, essendo l'attore per le stesse già munito di titolo esecutivo, dall'altro, l'estinzione, per compensazione, del credito risarcitorio azionato dall'attore, atteso il maggior credito vantato da esso PULICANÒ e nei confronti del BARBARO, sia per il frigorifero (di cui alla sentenza penale di condanna) e per altri beni mobili non restituiti dal BARBARO al momento in cui lo stesso era cessato dall'incarico di curatore, sia per i gravissimi danni causatigli dallo stesso BARBARO vuoi per non avere riassunto due giudizi civili già pendenti alla data della dichiarazione di fallimento, vuoi per non essersi opposto all'istanza di ammissione nel passivo del fallimento di certo ing. MONDELLO, che si era insinuato per un credito inesistente.
La curatela fallimentare, per suo conto, faceva presente che a norma dell'art. 421. fall. gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento erano inefficaci nei confronti dei creditori ed essa curatela, pertanto, non era tenuta a rispondere dei danni causati dal PULICANÒ con il suo comportamento calunnioso. Disposto - dall'istruttore - il richiesto sequestro conservativo sino alla somma di lire 50.000.000, il tribunale con sentenza 15 gennaio 1993, dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti della curatela, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal PULICANÒ e convalidato il sequestro conservativo, condannava il PULICANÒ al pagamento, in favore dell'attore, della somma di lire 32.187.000 (di cui lire 30 milioni a titolo di danni e lire 2.187.000 a titolo di spese del giudizio penale), con rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla data dell'accertamento giudiziale del danno al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali.
Gravata tale pronuncia in via principale dal PULICANÒ e in via incidentale dal BARBARO, la Corte di appello di Messina, con sentenza 23 luglio 1993 da un lato elevava a lire 80.000.000 il risarcimento del danno dovuto dal PULICANÒ, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, dall'altro dichiarava inammissibile la domanda del BARBARO di condanna del PULICANÒ al pagamento delle spese liquidate nei giudizi penali, confermando nel Pesto la sentenza dei primi giudici e ponendo le spese del giudizio a carico del PULICANÒ.
Osservava la Corte che con sentenza penale, passata in cosa giudicata, il PULICANÒ, ritenuto responsabile di calunnia ai danni del BARBARO, era stato condannato, oltre che alle pene di legge, al risarcimento dei danni in favore del BARBARO da liquidare in separata sede e in questa, pertanto, l'obbligato non poteva invocare fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito riconosciuto a favore del BARBARO verificatisi anteriormente alia pronuncia sull'an debeatur.
Affermava, ancora, la Corte, da un lato, che, vertendosi in tema di responsabilità da atto illecito, la liquidazione del danno doveva essere fatta al momento dell'evento dannoso che nella specie coincideva con la data dell'esposto calunnioso del 24 aprile 1972 (atteso che la calunnia è un reato istantaneo, che si consuma al momento in cui la notitia criminis viene per la prima volta portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria), dall'altro, di dover far uso, nel procedere alla valutazione equitativa del danno non patrimoniale in questione, del potere discrezionale di liquidare il relativo ammontare in una cifra comprensiva della svalutazione monetaria e degli interessi legali con riferimento all'attualità, sufficiente a ripristinare globalmente la situazione patrimoniale del danneggiato, cifra che liquidava in lire 80 milioni (oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo).
Quanto alla pretese risarcitorie nei confronti del BARBARO vantate dal PULICANÒ e da questo ultimo opposte in compensazione al credito di controparte la Corte rilevava - in limine - che le stesse erano prescritte.
Il PULICANÒ, infatti, aveva invocato le stesse solo nel presente giudizio (instaurato con citazione dell'ottobre 1986, mentre, trattandosi di "danni" patiti dal PULICANÒ a causa della condotta del BARBARO, quale curatore del fallimento PULICANÒ - CAPORE, il danneggiato poteva far valere i propri diritti sin dal momento in cui il BARBARO era cessato dall'ufficio di curatore, cioè nell'anno 1970.
Anche a prescindere da quanto sopra - ha, ancora, osservato la Corte del merito - le pretese azionate erano, comunque, nel merito totalmente infondate (quanto al frigorifero, l'appropriazione da parte del BARBARO era stata esclusa da sentenza, penale, passata in cosa giudicata, quanto agli altri beni, era emerso che gli stessi erano rimasti invenduti per mancanza di offerte; quanto ai due giudizi, civili, non riassunti, sia la corte di appello aveva ritenuto corretta la condotta del curatore BARBARO, sia il nuovo giudice delegato (succeduto a quello precedentemente nominato, oggetto di ripetute denunce da parte del PULICANÒ) con decreto 13 agosto 1971 aveva rilevato che opportunamente non si era proceduto alla riassunzione di quei giudizi; quanto alla mancata opposizione avverso il credito MORDELLO, la Corte di Appello aveva rilevato che sullo stesso il tribunale si era pronunciato in sede contenziosa, cor, una motivata sentenza, la cui impugnazione appariva sconsigliabile).
Per la cassazione della riassunta sentenza ha proposto ricorso PULICANÒ Giovanni, affidata a 6 motivi.
Resiste, con controricorso BARBARO Serafino.


DIRITTO


1. Parte ricorrente, esposta l'intitolazione di 6 motivi di ricorso ("violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 c.p.c."; "violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2043, 1223, 1226, 2056 e 1227 c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c."; "violazione, falsa applicazione degli articoli 35 c.p.c., 2935 c.c. e 38 legge fallimentare, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c."; "violazione e falsa applicazione dell'art. 671 e ss. c.p.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c."; "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c."; "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 112 c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.") afferma che le proposte "censure si fondano sulle seguenti considerazioni di diritto", quindi, premesso che "tutti i motivi sono fondati", compie una lunga e complessa esposizione delle ragioni del proprio dissenso, rispetto alla decisione dei giudice del merito (peraltro non sempre in termini perfettamente intellegibili) che solo con estrema difficoltà può essere collegata alla intitolazione riportata.
2. Quanto in particolare alla lamentata violazione dell'art. 2909 c.c., da una parte il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto presente che con sentenza 25 marzo 1988 la sezione penale della Corte di Appello di Messina, passata in cosa giudicata, ha annullato la sentenza 31 marzo 1987 del tribunale di Messina che - a sua volta - aveva condannato esso Pulicanò per calunnia in relazione ad altro! esposto presentato contro il BARBARO il 15 novembre 1983, dall'altro denuncia che i giudici del merito avrebbero violato la regola posta dall'art. 1227 c.c. e l'interpretazione datane da questa Corte regolatrice, secondo cui "va respinta la pretesa risarcitoria del creditore che lamenti il pregiudizio subito per l'inadempimento del debitore, qualora si accerti che i danni si sarebbero potuti evitare se egli avesse usato l'ordinaria diligenza" e nel caso di specie "alla stregua di tale insegnamento nulla deve essere liquidato, a titolo di risarcimento del danno al resistente, perché, se avesse consegnato il frigorifero, come era suo preciso obbligo, o ne avesse pagato il valore, la frase che si legge nell'esposto del 24 aprile 1972 e per il quale è stata emessa sentenza di condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede! la denuncia non sarebbe stata scritta, il resistente non avrebbe avuto motivo di dolersene e la giustizia non sarebbe stata tediata inutilmente da un contenzioso che certamente non giova ad alcuno".
3. L'assunto è infondato. In ogni sua parte.
3.1. Quanto al primo profilo della censura è pacifico - tra le parti - che il PULICANÒ con molteplici esposti si è lamentato della condotta del BARBARO quale curatore del suo fallimento, in particolare quanto alla "sorte" di un suo frigorifero (iscritto, in inventario, per il valore di stima di lire 90.000, si afferma in ricorso).
È pacifico - altresì - che in ordine al contenuto di uno di questi esposti e, in particolare, in ordine a quello in 24 aprile 1972 il tribunale di Messina, prima e la corte di quella città, poi, hanno ritenuto la penale responsabilità del PULICANÒ ai sensi dell'art. 368 codice penale, condannando, di conseguenza il PULICANÒ oltre che alla pena detentiva, ritenuta di giustizia, al risarcimento dei danni in favore della parte civile BARBARO, da liquidare in separata sede.
Appunto a seguito di tale pronuncia, passata in cosa giudicata, il BARBARO ha promosso il presente giudizio, volto alla liquidazione dei danni.
Pacifico quanto precede deve escludersi che i giudici del merito siano incorsi in alcuna violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere "valorizzato" la sentenza 25 marzo 1988.
È palese, infatti, che non ha alcuna rilevanza, al fine del decidere, e della quantificazione dei danni patiti dal BARBARO a causa della condotta illecita del PULICANÒ, il diverso giudicato - costituito dalla sentenza 25 marzo 1988 della Corte di Appello di Messina - e con il quale è stata esclusa la penale responsabilità del PULICANÒ in ordine a fatti esposto del 15 novembre 1983!
totalmente diversi, rispetto a quelli esposto del 24 novembre 1972!
per i quali la responsabilità penale dell'attuale ricorrente è stata accertata con sentenza passata in cosa giudicata. 3.2. Deve escludersi, contemporaneamente, che sia ravvisabile, nella specie, violazione degli articoli 2909 e 1227 c.c. per non avere il giudice del merito tenuto presente che ove il BARBARO si fosse comportato in modo conforme a diritto ... non vi sarebbe stato motivo, per il PULICANÒ, di rendersi colpevole del delitto di calunnia, ai danni del BARBARO.
Con tale deduzione, infatti, parte ricorrente, lungi dall'invocare come le è consentito, pur in presenza di una condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale!
l'inesistenza stessa di un danno, per la parte lesa, unito da rapporto eziologico con il fatto illecito accertato in sede penale (cfr., ad esempio, Cass. 8 novembre 1994 n. 9261) sollecita - contra legem (in particolare in violazione del principio fondamentale di cui all'art. 2909 c.c., secondo cui "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa") - che il giudice investito della liquidazione dei danni conseguenti ad una condotta accertata essere illecita, affermi la liceità, in ultima analisi, di tale condotta, perché giusta reazione, da parte del condannato in sede penale ad un illecito comportamento di quella che oramai in modo irrevocabile è stato accertato essere la parte lesa.
Parimenti inconferente - al fine del decidere - è il richiamo al secondo comma dell'art. 1227 c.c secondo cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza" atteso che la disposizione fa riferimento, chiaramente, all'ordinaria diligenza cui è tenuto il danneggiato successivamente al fatto illecito posto in essere dal danneggiante. In altri termini il PULICANÒ poteva opporre che, commessa da parte sua la calunnia ai danni del BARBARO, tale fatto delittuoso aveva avuto particolare risonanza, nell'ambito locale, così aggravando il pregiudizio del BARBARO per fatto e colpa di questo ultimo.
Poiché, all'opposto, il ricorrente non denuncia un comportamento non conforme all'ordinaria diligenza della parte lesa successiva alla commissione dell'illecito, da parte sua cioè una condotta successiva alla calunnia!, ma - singolarmente - una condotta contra legem posta in essere dal calunniato anteriormente ai fatti per cui si è proceduto in sede penale ai danni del PULICANÒ condotta che avrebbe reso legittimo quel comportamento che, quindi, non potrebbe essere valutato come illecito! è evidente che per tal via, lungi dall'invocare la tutela di cui al citato art. 1227 c.c., il ricorrente sollecita - come già accennato - la disapplicazione dell'art. 2909 c.c. ed una nuova valutazione dei fatti che hanno condotto ad una sentenza, passata in cosa giudicata ai danni del ricorrente stesso.
4. Quanto ai crediti invocati dal PULICANÒ nei confronti del BARBARO per violazione, da parte di questo ultimo, dei suoi doveri di curatore del fallimento PULICANÒ, ed opposti in compensazione (al credito per risarcimento dei danni conseguenti alla calunnia posta in essere dal PULICANÒ) i giudici di merito hanno rigettato la relativa pretesa sulla base di due - concorrenti - ordini di ragioni. Da un lato hanno evidenziato che i crediti stessi erano prescritti, essendo stati azionati ben oltre il decennio, dall'altro, che gli stessi - comunque - erano inesistenti.
5. Nel censurare la prima di tali proposizioni il ricorrente oppone:
a) da un lato, che il termine prescrizionale in questione non decorre nei confronti del soggetto che, a causa della sua incapacità, non può far valere il relativo diritto (per cui - secondo quanto è dato comprendere dal contesto del ricorso - la prescrizione del diritto del PULICANÒ, ad agire nei confronti del curatore del proprio fallimento, ex art. 38 legge fallimentare, non decorrerebbe che dalla data in cui il PULICANÒ sarebbe ritornato in bonis);
b) dall'altro che "il ricorrente ha invocato alto e forte la tutela dei suoi diritti, affrontando numerosi processi che, tranne quello per il quale si sta procedendo alla quantificazione del danno, si sono conclusi con assoluzione" (e, quindi che la prescrizione sarebbe stata interrotta da tali "invocazioni").
6. La censura è infondata, in ogni sua parte.
6.1. Quanto ai rilievo sub a) l'assunto del ricorrente è insostenibile almeno sotto quattro, concorrenti, profili. In primis non può tacersi che le cause di sospensione della prescrizione (come quelle di interruzione) sono solo quelle tassativamente previste dalla norma positiva e questa non prevede affatto la sospensione della prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti a soggetto fallito, per tutto il tempo in cui è in corso la procedura.
Erroneamente, inoltre, è invocata la tutela di cui all'art. 2941, n. 6 c.c. (secondo cui la prescrizione non corre "tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quella da cui l'amministrazione è esercitata"), atteso che tale causa di sospensione, della prescrizione opera solo "finche non sia stato reso ad approvato definitivamente il conto" e nella specie i giudici del merito - come osservato sopra - hanno fatto decorrere la prescrizione dei crediti in questione solo dall'epoca in cui il BARBARO è stato sostituito nelle funzioni di curatore del fallimento PULICANÒ da altro professionista (cui ha reso il conto delle funzioni svolte). In terzo luogo, l'assunto da cui muove la difesa del ricorrente prescinde totalmente dal considerare che la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è concesso eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, ne' il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità (Cass. 12 novembre 1993 n. 11191).
In virtù del principio sancito dall'art. 43 l. fall. - in particolare - il fallito, pur conservando la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può personalmente assumere la veste di parte processuale davanti al giudice, essendo demandata la legittimazione in ordine ai rapporti stessi, esclusivamente al curatore, mentre al rigore di detto principio è ammessa deroga quando il fallito agisce per la tutela di diritti strettamente personali, o anche patrimoniali, ma rispetto ai quali esista assoluto disinteresse degli organi fallimentari, la cui funzione tende alla difesa dei "beni" costituenti de iure la massa patrimoniale attiva del fallimento (Cass. 7 dicembre 1990 n. 11727).
In altri termini il fallito conserva la capacità processuale, oltre che nei rapporti non acquisiti alla massa, ai sensi dell'art. 46 l. fall., anche rispetto a quelli di diritto patrimoniale che, pur essendo suscettibili di essere compresi nel fallimento, di fatto non vi rientrano a causa del disinteresse degli organi fallimentari, dimostrato con l'omettere di agire o di resistere in giudizio (Cass. 3 luglio 1992 n. 8157, nonché Cass. 23 luglio 1994 n. 6873, ove il rilievo che la dichiarazione di fallimento non priva in modo assoluto il fallito della capacità processuale, ma lo pone in uno stato di incapacità relativa che gli consente di agire sul piano sostanziale e processuale senza autorizzazione o sostituzione del curatore, per far valere diritti strettamente personali ovvero anche diritti patrimoniali dei quali si disinteressino gli organi del fallimento). È palese, alla luce dei pacifici principi di diritto sopra riportati e tenuto presente, altresì, che nessuna iniziativa processuale era stata adottata dal nuovo curatore contro il precedente per la tutela dei diritti in discussione, che lo stato di fallito del PULICANÒ non era ostativo alla proposizione, da parte sua, di una azione giudiziaria, nei confronti del BARBARO. In quarto ed ultimo luogo, infine, la tesi del ricorrente contrasta con quella che è la formulazione letterale dell'art. 38 l. fall..
Questa ultima disposizione espressamente prevede che l'azione di responsabilità contro il curatore revocato "è proposta dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato": correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno affermato e che tale azione è soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla data in cui il curatore è stato revocato e che qualora intervenga la chiusura del fallimento la stessa può essere promossa dal soggetto già fallito, purché, peraltro, non prescritta.
6.2. A norma dell'art. 2943 c.c. Ia prescrizione "è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio" (comma 1), o "dalla domanda proposta nel corso di un giudizio" (comma 3) o, infine, "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore".
Pacifico quanto precede e pacifici quelli che sono i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, è evidente che il ricorrente non poteva limitarsi ad affermare - genericamente - di avere "invocato alto e forte la tutela dei suoi diritti, affrontando numerosi processi ...", ma, avendo escluso i giudici di merito l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, incombeva al PULICANÒ indicare, puntualmente, quale "atto interruttivo" da lui prospettato in sede di merito (cfr. Cass. 26 agosto 1993 n. 9014; Cass. 31 maggio 1982 n. 3335; Cass. 21 novembre 1981 n. 6197) era stato ignorato (o non considerato idoneo) da parte della sentenza gravata.
7. Accertata, come si è sopra accertata, la fondatezza di una delle autonome rationes decidendi invocate dai giudici di merito nel rigettare le pretese risarcitorie del PULICANÒ nei confronti del BARBARO in particolare quella secondo cui le pretese stesse erano prescritte! rimangono assorbite tutte le altre doglianze mosse dal ricorrente contro le restanti argomentazioni svolte dai giudici di merito, al fine di dimostrare l'inesistenza di qualsiasi credito del ri corrente nei confronti del BARBARO!.
Anche nell'eventualità, infatti, le ricordate censure dovessero risultare fondate non per questo potrebbe mai accogliersi il ricorso (essendo sufficiente a sorreggere la sentenza gravata la ratio decidendi sopra esaminata risultata esente da vizi di sorta). 8. Da ultimo il ricorrente assume che "erronea è la compensazione delle spese del giudizio vertito tra il resistente e l'avv. Rosario Pace n.q. nella qualità di curatore del fallimento del PULICANÒ! e l'omessa pronuncia di attribuzione e l'omessa attribuzione di tali spese al ricorrente, che aveva formulate le accolte medesime domande della curatela alla quale è subentrato".
9. Al pari delle precedenti la censura è totalmente infondata. Come assolutamente pacifico in dottrina come presso la più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, le valutazioni del giudice del merito sull'attribuzione dell'onere delle spese si sottraggono, per la loro ampia discrezionalità, al sindacato della S.C., a cui compete esclusivamente di verificare in concreto il rispetto del principio del divieto di condanna alle spese per la parte totalmente vittoriosa (Tra le tantissime, Cass. 11 giugno 1992 n. 7220; nonché Cass., sez. un., 15 novembre 1994 n. 9597).
Rientra, pertanto, nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi (Cass. 9 luglio 1993 n. 7535). L'incensurabilità, in sede di legittimità, della pronuncia del giudice del merito circa la compensazione delle spese processuali peraltro - trova un limite nel caso in cui, a giustificazione della di sposta compensazione, siano addotti motivi illogici o erronei (Cass. 4 agosto 1994 n. 7235; Cass. 4 gennaio 1995 n. 79; Cass. 14 marzo 1995 n. 2949, nonché Cass. 7 luglio 1992 n. 8242). Atteso che nella specie il ricorrente pur dolendosi che la sentenza gravata abbia confermato la statuizione di primo grado, che aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio tra la curatela ed il BARBARO lungi dall'affermare e dimostrare! che a sostegno di tale provvedimento sono state invocati argomenti illogici o erronei, si limita sollecitare una nuova "valutazione", da parte di questa Corte, di quei "giusti motivi" indicati nella sentenza di primo e in quella di secondo grado, nuova valutazione che esula da quelle che sono le attribuzioni del giudice di legittimità, anche il descritto motivo deve rigettarsi.
10. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso deve ri gettarsi, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


La Corte,
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del grado in favore di BARBARO Serafino, liquidate in Lit. 3.137.600, di cui Lit. 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 20 dicembre 1995. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 OTTOBRE 1996