Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14467 - pubb. 18/03/2016
Il divieto di pagamento di crediti anteriori impedisce che lo stesso risultato possa essere raggiunto attraverso la compensazione tra crediti anteriori e crediti sorti in corso di procedura
Appello Milano, 23 Febbraio 2016. Est. Francesca Fiecconi.
Concordato preventivo - Compensazione tra crediti ante procedura e crediti sorti in corso di procedura - Divieto di pagamento di crediti anteriori
Poiché dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum, se non con le modalità espressamente previste da apposite norme, deve escludersi la ammissibilità della compensazione tra crediti sorti anteriormente alla procedura - e come tali soggetti al concorso - e crediti sorti nel corso della procedura a favore della proponente il concordato. (Nel caso di specie, la società in concordato vantava un credito a titolo di penale per il tardivo rilascio di un bene concesso a titolo precario ed in custodia ad un creditore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Attestazione del professionista
- ∙ Compensazione
- ∙ Pagamento di crediti anteriori
- ∙ Divieto di azioni esecutive e cautelari
Oggetto del divieto - ∙ Pagamenti di crediti anteriori al concordato
- ∙ Pagamento di creditori anteriori
- ∙ Patto di compensazione e mandato all'incasso
- ∙ Compensazione ex art. 56 l.f. tra crediti anteriori
Segnalazione del Dott. Michele Mantovani
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