Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14321 - pubb. 02/03/2016
Cessione del quinto dello stipendio, estinzione anticipata, oneri economici e diritto del cliente alla restituzione in ragione della durata residua del finanziamento
Giudice di Pace Torino, 19 Novembre 2015. Est. Eleonora Bonaccorsi.
Mutuo e finanziamento in genere – Cessione del quinto dello stipendio – Mediazione obbligatoria – Insussistenza – Estinzione anticipata – Oneri economici – Diritto del cliente alla restituzione in ragione della durata residua del finanziamento – Sussistenza – Restituzione premio assicurativo da parte dell’intermediario – Sussistenza – Superamento del tasso soglia usura in circostanze non verificatesi – Insussistenza – Indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali – Sussistenza
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace non sussiste l’obbligo di esperire previamente la mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda in quanto l’art. 320 c.p.c. prevede espressamente l’obbligo per il Giudice di Pace di tentare la conciliazione delle parti prima di procedere all’istruzione del giudizio. La natura di conciliatore e mediatore intrinseca nella figura del Giudice di Pace rende, pertanto, la mediazione esterna al giudizio una inutile duplicazione.
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un’unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l’intera durata del rapporto (cd. rimborso “pro rata temporis”).
Il principio del rimborso “pro rata temporis” va applicato anche in relazione al premio assicurativo che deve essere rimborsato dall’intermediario in quanto unico soggetto ad avere intrattenuto un rapporto contrattuale con il cliente.
In caso di superamento del tasso soglia usura solo in particolari circostanze di estinzione anticipata mai verificatesi non si ha violazione della normativa sull’usura in quanto il cliente non ha mai dovuto corrispondere interessi superiori a quelli consentiti.
Sussiste invece l’indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, con relativa violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, qualora il contratto non indichi con precisione gli oneri che maturano alla fine del rapporto o, qualora, il tasso di interessi realmente applicato in caso di estinzione anticipata sia diverso da quello indicato in contratto. (Fabrizio Sgandurra) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Sgandurra
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