Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14315 - pubb. 02/03/2016
Cessazione dell'obbligo alimentare a favore del genitore indegno in assenza di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale
Corte Costituzionale, 17 Febbraio 2016, n. 34. Est. Morelli.
Famiglia - Obbligo del figlio di versare gli alimenti al genitore - Previsione che l'adempimento non è dovuto al genitore nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale - Conseguente impossibilità per il giudice di valutare, nel caso concreto, la cessazione dell'obbligo alimentare a favore del genitore "indegno" in assenza di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Nella materia degli alimenti sono possibili diversi tipi di intervento, quanto alla individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti della auspicata declaratoria “postuma” di decadenza (ora per allora) dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, al fine della esclusione dell’obbligo alimentare di quest’ultimo nei confronti del genitore, con la conseguenza, che la scelta tra tali eventuali interventi (peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà) resta, comunque, riservata alla discrezionalità del legislatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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