Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14292 - pubb. 01/03/2016
Centrale Rischi della Banca d’Italia, segnalazione a sofferenza e ricorso ex art.700 c.p.c.
Tribunale Enna, 11 Febbraio 2016. Est. Pennisi.
Centrale Rischi - Segnalazione a sofferenza - Ricorso ex art.700 c.p.c. - Cancellazione della posizione a sofferenza - Litispendenza con diversa azione proposta per contestare la revoca illegittima del fido - Insussistenza
Centrale Rischi - Segnalazione a sofferenza - Presupposti - Valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria del cliente - Situazione di grave e non transitoria difficoltà economica - Quasi insolvenza - Sussiste - Rilevanza del mero inadempimento - Non sussiste
Centrale Rischi - Segnalazione a sofferenza - Ricorso ex art.700 c.p.c. - Periculum in mora - Sussiste in re ipsa
Non sussiste alcun rapporto di litispendenza tra una domanda cautelare avanzata ai sensi dell’art.700 c.p.c., con cui la parte ricorrente chiede la cancellazione della posizione a sofferenza esistente a suo carico presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia ed una distinta domanda di cognizione, finalizzata a far accertare la responsabilità contrattuale della Banca per la revoca abusiva dell’affidamento bancario, avvenuto antecedentemente alla segnalazione a sofferenza. Infatti la domanda cautelare ha carattere anticipatorio degli effetti di una sentenza di merito, in un Giudizio vertente sull’accertamento della responsabilità da illecito extracontrattuale della banca per aver segnalato il ricorrente in difetto dei presupposti legittimanti, domanda che quindi si differenzia da quella che ha, come causa petendi, la responsabilità di matrice contrattuale della Banca. Nè, ai fini della declaratoria di litispendenza o continenza tra le due domande, può ritenersi decisiva la circostanza che la illegittima segnalazione a sofferenza presuppone la avvenuta revoca dell’affidamento ed il passaggio a sofferenza del credito, atteso che le richiamate domande sono diverse per il titolo e la segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi costituisce una condotta differente ed ulteriore rispetto alla revoca dei rapporti bancari. (Andrea Russo) (riproduzione riservata)
La segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia implica una valutazione della complessiva situazione economico-finanziaria del cliente, che possa indurre a ritenere sussistente non già un mero inadempimento, bensì una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, qualificabile come quasi insolvenza. (Andrea Russo) (riproduzione riservata)
In caso di proposizione del ricorso ex art.700 c.p.c., finalizzato ad ottenere in via di urgenza l’ordine di cancellazione della segnalazione “a sofferenza” ritenuta illegittima, il rischio di un grave pregiudizio nel ritardo può ritenersi in re ipsa, e ciò per l’effetto restrittivo dell’accesso al credito bancario che deriva di per sé dalla iscrizione del nominativo della Impresa nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. (Andrea Russo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Andrea Russo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere
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