Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1426 - pubb. 18/12/2008

Affidamento in prova, programma di recupero e durata

Tribunale Torino, 18 Novembre 2008. Pres., est. Vignera.


Istituti di prevenzione e di pena – Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Condannato tossicodipendente – Affidamento in prova terapeutico – Presupposti – Idoneità del programma – Necessità – Fattispecie



In tema di affidamento in prova per fini terapeutici, va esclusa l’idoneità del programma al recupero del condannato tossicodipendente allorché la pena in esecuzione abbia una durata così esigua da non consentire l’utile attuazione del programma stesso. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


R.G. N. 1116/08

N.ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

per il distretto della Corte di Appello di

TORINO

 

in persona dei signori

Dott. Giuseppe Vignera Presidente

Dott. Marco Viglino Magistrato di sorveglianza

Dott. Germana Farraudo Esperto componente

Dott. Diana Sorrentino Esperto componente

 

emette la seguente

 

ORDINANZA

 

nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di affidamento terapeutico in prova al servizio sociale

in relazione alla pena di cui a sentenza del 09.02.2007 GIP Tribunale Torino

 

nei confronti di C. I., nato a XXXX il XXXX

e residente in / detenuto in Casa Circondariale Ivrea

difeso dall’Avv. Cistian SCARAMOZZINO del foro di Torino, di fiducia

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Maria Pia Astore e del difensore;

PREMESSO CHE:

·                  i numerosi e gravi precedenti penali del C. rendono lo stesso persona assai pericolosa;

·                  codesta elevata pericolosità sociale è stata, in particolare, affermata nella recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 24 settembre 2007 (dove si parla di “generosa concessione” ad opera del primo giudicante “delle attenuanti generiche in presenza di una pericolosità veramente notevole dell’agente”) e trova un preoccupante (agli effetti della concessione della misura richiesta) riscontro nel fatto che nell’ottobre 2004 il C. ha commesso una rapina aggravata, evadendo dagli arresti domiciliari (v. comunicazione della Questura di Torino in data 15 marzo 2008);

·                  in presenza di una pericolosità siffatta, il “programma terapeutico” allegato all’istanza risulta assolutamente inidoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta altri reati, essendo privo dei necessari caratteri di “concretezza” [invero, nella fattispecie si tratta di una sorta di “scheda fac-simile” e non già di un programma terapeutico “personalizzato”: elaborato, cioè, in considerazione delle specificità personali del C. (cfr. Cass. pen., Sez. I, 10/05/2006, n. 18517: “È legittimo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazione venga evidenziata l'astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità sociale del richiedente, atteso che l'art. 4-undecies della L. 21 febbraio 2006 n. 49, sostituendo il comma quarto dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, impone al Tribunale di accogliere l'istanza soltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che il prevenuto commetta altri reati”)];

·                  codesto “programma terapeutico”, del resto, sarebbe pure inidoneo all’effettivo recupero del C., atteso (da un lato) che lo stesso non potrebbe essere utilmente attuato entro il termine di durata della pena in esecuzione (che terminerà tra un anno appena) ed atteso pure (dall’altro lato) che non v’è alcuna certezza che, una volta venuto meno lo stato detentivo, il C. proseguirà sua sponte l’attuazione del “programma” [cfr. Cass. pen., Sez. I, 14/11/2006, n. 38055, in Riv. Pen., 2007, 9, 930: “In tema di affidamento in prova per fini terapeutici (art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), va annullata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che abbia concesso il beneficio senza previamente accertare l'attualità dello stato di tossicodipendente del beneficiario e senza verificare la sussistenza di un programma terapeutico - cui il medesimo si sia sottoposto o intenda sottoporsi- idoneo ai fini del recupero (nella specie, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva concesso la misura alternativa dell'affidamento terapeutico senza avere adeguatamente motivato né sulla sussistenza della prova del riferito stato di tossicodipendente abituale del beneficiario, né sulla idoneità del programma indicato a favorire il recupero e la riabilitazione, nei confronti di un soggetto indicato dagli organi di polizia come "persona di elevatissima pericolosità sociale")”];

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso in Torino, 18 Novembre 2008

Il Presidente estensore

Dr. Giuseppe Vignera


Testo Integrale