Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14258 - pubb. 24/02/2016
Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini stranieri, legge applicabile in mancanza di scelta delle parti
Tribunale Mantova, 19 Gennaio 2016. Est. Pagliuca.
Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini stranieri – Regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 – Natura universale – Legge applicabile – Individuazione in caso di mancanza di scelta delle parti – Criteri previsti dall’art. 8 del reg. UE n. 1259/10 – Conseguenze
Il carattere universale (o ecumenico) del regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 – ossia la possibilità di sua applicazione anche in relazione a cittadini di Stati membri non partecipanti ovvero a cittadini extracomunitari – è ricavabile dal testo del regolamento il quale, al considerando n. 12 ed all'articolo 4, prevede espressamente il suo carattere universale, consentendo in particolare la possibilità di designazione (da parte delle norme uniformi in materia di conflitto previste dal regolamento) di leggi anche di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro della Unione Europea. Ove le parti non si siano avvalse della facoltà di scelta della legge applicabile al rapporto matrimoniale prevista dall’art. 5 del reg. UE 1259/10, la stessa va individuata secondo i criteri previsti dall'art. 8 del regolamento medesimo (nel caso di specie la legge applicabile è risultata essere quella italiana con la conseguenza che, non essendo prevista nel nostro ordinamento la pronuncia diretta di divorzio in assenza di una precedente declaratoria di separazione personale dopo il decorso del termine di legge, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da una cittadina di nazionalità cinese nei confronti di un proprio connazionale -senza che in precedenza fosse intervenuta una pronuncia di separazione personale- è inammissibile). (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
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