Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1425 - pubb. 09/12/2008
Aggravamento della misura di sicurezza e gravità della trasgressione
Tribunale Torino, 18 Novembre 2008. Pres., est. Vignera.
Misure di sicurezza – Personali – Libertà vigilata – Trasgressione degli obblighi – Aggravamento – Presupposto – Particolare gravità della trasgressione – Accertamento
Ai fini dell'aggravamento della misura di sicurezza con l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, previsto in ipotesi di trasgressione degli obblighi della libertà vigilata, la particolare gravità della trasgressione stessa va accertata in base ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)
R.G. N. 2687/08
N.ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
in persona dei signori
Dott. Giuseppe Vignera Presidente
Dott. Marco Viglino Magistrato di sorveglianza
Dott. Germana Farraudo Esperto componente
Dott. Diana Sorrentino Esperto componente
emette la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di appello contro provvedimento su misura di sicurezza
in relazione alla pena di cui a sentenza del 13.04.1999 Corte Appello Venezia
nei confronti di N. T., nata a XXXX il XXXX
e residente in Casa Reclusione “Giudecca” Venezia
difeso dall’Avv. E. CRISTALDI del foro di Torino, d’ufficio.
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (respingersi l’impugnazione) del rappresentante del P.M., dott. Maria Pia Astore e del difensore;
OSSERVA
quanto segue.
1. - Con ordinanza in data 15-17 luglio 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, ritenuta aggravata la pericolosità sociale di N. T., disponeva la sostituzione nei suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata (ultimamente applicata alla predetta dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia il 28 gennaio 2008) con quella dell’assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni uno.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione il difensore della N., il quale ha dedotto sostanzialmente:
1. la non gravità delle trasgressioni poste a fondamento dell’impugnata ordinanza (rappresentate dall’arresto in flagranza della N. in data 17 maggio 2008 per un tentato furto di generi alimentari e da cinque brevi ritardi alla presentazione presso la competente P.S.), atteso che nella fasi processuali era emersa la natura “bagatellare” del tentativo di furto in questione (tanto che il GIP, pur convalidando l’arresto, aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare, mentre il Tribunale aveva nella fattispecie applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi due di reclusione con riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4, c.p.); ed atteso altresì che le residue trasgressioni erano state qualificate di “entità contenuta” dallo stesso provvedimento impugnato;
2. la sostanziale inutilità della misura applicata con tale provvedimento, considerato che “nel caso di specie è lo stesso provvedimento applicativo della libertà vigilata del Magistrato di Sorveglianza di Venezia del 28 gennaio 2008 a dare atto delle precarie condizioni di salute dell’interessata, negli ultimi anni divenute tali da richiedere l’assegnazione ad un istituto dotato di assistenza continua, che non consentono lo svolgimento di attività lavorativa da parte della N.”.
2. - L’impugnazione è infondata.
In ordine al primo motivo di gravame, invero, si rileva che agli effetti exart. 231 c.p. la “gravità della trasgressione” va accertata in considerazione non solo del “fatto in sé”, ma anche della personalità dell'interessato: e cioè, in definitiva, in base ai criteri previsti dall'art. 133 c. p. (v. Cass. pen., Sez. I, 22/10/1979, Mosconi, in Cass. Pen., 1981, 1559).
Orbene!
Inquadrato nell’ambito della personalità della N., il fatto commesso il 17 maggio 2008 presenta i connotati della “particolare gravità” ex art. 231, 2° comma, c.p., perché esso:
1. rappresenta ulteriore manifestazione di quella “abitualità e professionalità” nel reato, che hanno determinato sin dal 1999 l’applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro;
2. è sintomatico di una “connaturale” tendenza a delinquere della N., desumibile non solo dai suoi numerosissimi e specifici precedenti penali, ma soprattutto dal suo disinteresse nei confronti del “progetto integrato di reinserimento predisposto dai servizi sociali, che il nucleo Niceforo rifiuta, accettando solo sussidi economici” (come si legge nell’impugnata ordinanza).
Del resto, col provvedimento del 28 gennaio 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Venezia “attenuava” (forse impropriamente e sicuramenteex post inopportunamente) la misura di sicurezza detentiva in atto con quella della libertà vigilata non a seguito di un accertato ridimensionamento della pericolosità sociale della N. (che “nel tempo ha mantenuto con costanza e pervicacia uno stile di vita fatto di espedienti”), ma in base a considerazioni meramente formali (“non può non rilevarsi che la misura detentiva non può protrarsi a tempo indeterminato e che la mancata predisposizione di un progetto di reinserimento da parte dei servizi interessati non può ritorcersi in danno della condannata”).
Ciò è tanto vero quella stessa ordinanza concludeva: “fermo restando che in caso di ulteriori atti illeciti la casa di lavoro potrà essere ripristinata”: siccome è puntualmente successo!
3. - Senza pregio è pure il secondo motivo di impugnazione incentrato sulle condizioni di salute della N., asseritamente ostative allo svolgimento di attività lavorativa.
Infatti, “le condizioni di salute possono - eventualmente - incidere sulle modalità di esecuzione della misura di sicurezza, ma non sulla loro applicabilità, ciò non essendo stato disposto da alcuna norma (nella specie, la suprema corte ha altresì precisato che il preteso contrasto fra l'art. 231 c.p. e l'art. 32 cost. appare macroscopicamente infondato perché il diritto alla salute viene egualmente garantito anche in vinculis attraverso le apposite strutture sanitarie che sono state create presso gli istituti sia di prevenzione che di pena)” (Cass. pen., Sez. I, 13/10/1992, Undiemi, inMass. Cass. Pen., 1993, fasc.5, 35).
4. - Assolutamente “defatigatoria”, infine, sarebbe nella fattispecie la cauzione di buona condotta divisata dall’art. 231, 1° comma, c.p., la quale (dovendo essere nella fattispecie di importo assai elevato, attesa la particolare pericolosità della condannata) sicuramente non sarebbe prestata dalla N. a causa delle sue precarie condizioni economiche (desumibili dalle relazioni UEPE in atti).
P.Q.M.
contrariis reiectis, conferma l’impugnata ordinanza.
Così deciso in Torino, 18 Novembre 2008
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera
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