Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14037 - pubb. 21/01/2016
Contratto di factoring: pagamento eseguito dal debitore ceduto successivamente al fallimento del cedente
Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015, n. 19716. Est. Mercolino.
Fallimento - Contratto di "factoring" - Cessione di crediti a titolo oneroso - Conseguenze - Pagamento del debitore ceduto in favore del "factor" - Adempimento di debito proprio - Configurabilità - Inefficacia ex art. 44 l.fall. - Esclusione
Il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del "factor", attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il "factor" ma proprio del debitore ceduto verso quest'ultimo, per cui, seppur eseguito dopo il fallimento del cedente, non comporta alcuna sottrazione di risorse alla massa e non è sanzionato con l'inefficacia prevista dall'art. 44 l.fall..
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