Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13948 - pubb. 08/01/2016
Anatocismo: il nuovo art. 120 T.U.B. non si applica in attesa dell’adozione della delibera CICR
Tribunale Bologna, 09 Dicembre 2015. Est. Anna Maria Drudi.
Anatocismo – Nuovo art. 120 T.U.B. – Necessità delibera CICR di attuazione – Divieto non operativo in mancanza delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi – Applicazione uniforme – Regole precise per tutti
In materia di anatocismo bancario, deve ritenersi conforme al disposto di legge il contegno dell’istituto che abbia conservato – a seguito della riforma dell’art. 120 T.U.B. – la previsione di clausole anatocistiche nei propri moduli contrattuali e fogli informativi.
La formulazione (pacificamente infelice) della nuova disposizione, che rimanda ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi, deve far ritenere il divieto di anatocismo non immediatamente operativo, imponendolo sia il disposto di cui all'art. 161, 5° comma, TUB che ragioni di uniforme applicazione della normativa secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti). (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)
Segnalazione di Antonio De Simone, Avvocato nel Foro di Napoli
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