Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13857 - pubb. 17/12/2015
Fondi comuni immobiliari di investimento ed esenzione IVA
Corte Giustizia UE, 09 Dicembre 2015. Est. A. Rosas.
Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 – Fondi comuni d’investimento – Nozione – Investimenti immobiliari – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Amministrazione effettiva di un immobile
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che società d’investimento come quelle di cui al procedimento principale, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate «fondi comuni d’investimento», ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica.
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento.
Segnalazione del Dott. Giorgio Stefano Alessi
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