Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13830 - pubb. 11/12/2015
Composizione crisi da sovraindebitamento e moratoria dei pagamenti entro il termine annuale di cui all'art. 186-bis l.f.
Tribunale Fermo, 26 Ottobre 2015. Est. Chiara D'Alfonso.
Composizione crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 – Omologa accordo di ristrutturazione – Applicabilità anche alla procedura di sovraindebitamento della possibilità di moratoria dei pagamenti entro il termine annuale ex art. 186-bis l.f. – Divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, sequestri conservativi o acquisire titoli di prelazione se non concordati, art. 10 l. 3/2012
I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Ciononostante, la circostanza che al momento dell’omologa e fino all’anno successivo viene assicurato il pagamento di gran parte dei crediti privilegiati e che il pagamento del creditore privilegiato Consorzio Agrario Piceno avviene mediante cessione di credito, fa ritenere ammissibile la proposta nonostante la deroga al termine annuale per alcune somme da corrispondere.
Infatti è possibile ritenere applicabile anche alla procedura di sovraindebitamento, che in larga parte ne ricalca la disciplina, quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di concordato con continuità aziendale per il quale l’articolo 186 bis l.f. prevede la possibilità di moratoria dei pagamenti entro il termine annuale. La Suprema Corte, intervenuta sulla interpretazione da fornire alla norma, ha ritenuto ammissibili i pagamenti che intervengano nel rispetto dei “tempi normali” di liquidazione dei beni prevedendo interessi compensativi per il maggior termine di dilazione previsto (cfr. Cassazione sez. I 2 settembre 2015 n. 17461, Cassazione 10112/2014 e Cassazione 20388/2014).
Con decreto del 30 aprile 2015, integrato in data 5 maggio 2015, veniva fissata l’udienza per la convocazione dei creditori e disposto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, ne’ essere disposti sequestri conservativi, ne’ acquisiti titoli di prelazione se non concordati sul patrimonio del debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi dalla emissione del presente decreto e fino all’omologa con onere per la proponente di depositare relazioni periodiche sulla situazione finanziaria (art 10 legge 3/2012).
L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 10 comma 2 l. 3 /2012 (decreto che dispone l’ammissione del 30 aprile 2015 con integrazione del 7 maggio 2015). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. (Alessio Orsini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alessio Orsini di Ascoli Piceno
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