Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1380 - pubb. 01/11/2008

Risarcimento del danno e onere della prova

Tribunale Catania, 19 Giugno 2008. Est. Cariolo.


Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Risarcimento del danno – Nesso di causalità – Criteri di individuazione – Differenze tra il prodotto acquistato e quello adeguato.

Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Rifiuto di fornire informazioni – Precedenti acquisti di fondi di investimento – Profilo di rischio.



Perché si possa avere un nocumento risarcibile quale conseguenza eziologia della violazione dell’obbligo di informazione, occorre accertare se, una volta fornita la necessaria informazione al cliente, il prodotto oggetto dell’investimento sia o meno adeguato al suo profilo di rischio e, in caso negativo, se questi avrebbe acquistato un prodotto maggiormente adeguato alle proprie caratteristiche. Occorrerà, quindi, individuare le differenze di valore e di rendimento tra il prodotto acquistato e quello adeguato; con la conseguenza che, ove il prodotto acquistato risulti, malgrado la carenza di informazioni, comunque adeguato all’investitore, dovrà concludersi per la insussistenza di un danno risarcibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E’ possibile sostenere che le obbligazioni Parmalat Fin, negoziate nel maggio del 2001, fossero adeguate ad un cliente che abbia rifiutato di fornire informazioni su profilo di rischio ed obiettivi di investimento e che abbia in precedenza acquistato fondi di investimento composti per il 47% da azioni, per il 5% da obbligazioni e per il rimanente da liquidità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Testa


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