Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13773 - pubb. 03/12/2015

Protezione sussidiaria: onere del giudice e onere del richiedente

Cassazione civile, sez. VI, 10 Aprile 2015, n. 7333. .


Protezione Internazionale – Onere della prova – Ruolo del giudice – Dovere di cooperazione del richiedente – Onere di informazione del giudice



In tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carco dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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