La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13702 - pubb. 18/11/2015
Paziente danneggiata dalla omessa o inesatta esecuzione di un intervento di sterilizzazione e obbligo di sottoporsi ad interruzione volontaria della gravidanza
Tribunale Reggio Emilia, 07 Ottobre 2015. Est. Chiara Zompì.
Attività medico-chirurgica – Intervento di sterilizzazione – Omessa esecuzione dell’intervento richiesto – Responsabilità della struttura sanitaria – Sussiste
Risarcimento del danno – Concorso del fatto colposo del danneggiato – Omesso ricorso alla procedura di interruzione volontaria della gravidanza – Riconducibilità dell’intervento abortivo alla ordinaria diligenza – Esclusione
Il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte del creditore, impone a quest’ultimo una condotta attiva diretta ad impedire le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, ma nei limiti dell’ordinaria diligenza, laddove si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Chiara Zompì) (riproduzione riservata)
Il dovere di usare l’ordinaria diligenza non implica, pertanto, l’obbligo della paziente danneggiata dalla omessa o inesatta esecuzione di un intervento di sterilizzazione di sottoporsi ad interruzione volontaria della gravidanza al fine di evitare i danni conseguenti all’inadempimento, comportando l’intervento abortivo un evidente e rilevante sacrificio alla salute e alla libertà di autodeterminazione della madre. (Chiara Zompì) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini
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