Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13546 - pubb. 22/10/2015
Contratto di conto corrente bancario, azione di ripetizione, eccezione di prescrizione e onere di allegazione e prova
Appello Bari, 02 Ottobre 2015. Est. Raffaella Simone.
Conto corrente bancario – Azione di ripetizione dell'indebito – Eccezione di prescrizione – Rimesse solutorie e ripristinatorie – Onere di allegazione e di prova a carico della Banca
Nel conto corrente bancario i versamenti eseguiti dal correntisti nel corso del rapporto rispondono ad una funzione ripristinatoria della provvista e non hanno causa solutoria. Conseguentemente, nel giudizio per la ripetizione dell'indebito la Banca convenuta che eccepisca la prescrizione decennale del credito restitutorio azionato dal correntista ha l'onere di allegare prima e di provare poi la diversa natura dei versamenti. In mancanza della tempestiva indicazione delle rimesse aventi natura putativamente solutoria, l'eccezione di prescrizione va respinta perché il correntista non è messo in condizione di contestare tale circostanza fattuale e di avanzare le relative richieste istruttorie. (Daniele Nacci) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Daniele Nacci
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