Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13496 - pubb. 14/10/2015
Il provvedimento che concede o nega acconti sul compenso del commissario giudiziale ha natura discrezionale e, non potendo avere efficacia di giudicato, non è ricorribile per cassazione
Cassazione civile, sez. VI, 30 Settembre 2015, n. 19580. Est. Bernabai.
Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compenso - Provvedimento che concede o nega acconti - Ricorso per cassazione - Esclusione
I provvedimenti con i quali il tribunale concede o nega acconti sul compenso richiesti dal commissario giudiziale è espressione di un potere discrezionale ed interviene in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto; tali provvedimenti, pertanto, non hanno efficacia di cosa giudicata e non pregiudicano la futura definitiva decisione sul compenso che il tribunale liquida dopo la presentazione del rendiconto con decreto ex articolo 39 L.F. ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Liquidazione del compenso del commissario giudiziale e ricorso per cassazione
- ∙
Compenso
Liquidazione del compenso del commissario giudiziale, potere discrezionale del tribunale e obbligo di motivazione - ∙ Acconti sul compenso del commissario giudiziale
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