Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13450 - pubb. 07/10/2015
Pignoramento ex art. 521-bis c.p.c.: in caso di mancata consegna del veicolo, l’ IVG è nominato custode in luogo del debitore ex art. 521-bis, 5° comma c.p.c.
Tribunale Padova, 25 Agosto 2015. .
Pignoramento ex art. 521-bis – Mancata consegna del veicolo all’IVG – Rinvio alle norme in materia di espropriazione mobiliare – Sostituzione del custode del bene pignorato – Nomina IVG custode del bene
L’art. 521-bis c.p.c. si chiude precisando che si “applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo”, e dunque rinvia alle norme in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore ex artt. 513 ss c.p.c.
In relazione all’ipotesi in cui il dies a quo del termine legale di 30 gg. per il deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo ex artt. 521-bis, commi 3°, 5° e 6° non decorre per la mancata consegna del veicolo pignorato in capo all’ I.V.G., a causa dell’inadempimento dell’obbligo del debitore pignorato, custode ex lege, l’impasse si deve superare con il deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e dell’istnza di vendita.
Inevitabilmente diventa applicabile l’ultimo comma dell’art. 521 c.p.c.
L’iscrizione a ruolo della procedura non può ritenersi subordinata alla consegna dell’autovettura all’ I.V.G. e ciò trova plastica conferma dal fatto che la procedura è validamente iscritta a ruolo e pendente.
Dovendosi altrimenti ritenere prevalente sulla novella legislativa il negligente comportamento del debitore pignorato, va applicato l’ultimo comma dell’art 521 c.p.c.. che obbliga il G.E. a disporre la sostituzione del del custode del bene pignorato, con nomina obbligatoria dell’I.V.G., autorizzato all’asporto del bene, previa ricognizione, anche con l’assistenza della forza pubblica. (Enrico Calore) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Enrico Calore
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