Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13396 - pubb. 24/09/2015
Leasing di godimento e leasing traslativo: conseguenze ed effetti della distinzione nell'ambito della procedura di concordato preventivo
Tribunale Padova, 27 Luglio 2015. Est. Manuela Elburgo.
Concordato preventivo - Locazione finanziaria - Applicazione dell'articolo 72-quater L.F. - Esclusione
Concordato preventivo - Locazione finanziaria - Distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento - Collocazione al passivo concordatario delle prestazioni eseguite prima del deposito del ricorso - Leasing traslativo - Distinzione tra prestazioni ante e post procedura - Esclusione
Nell'ambito del concordato preventivo, non è applicabile l'articolo 72-quater L.F., il quale ha regolamentato la sorte del contratto di locazione finanziaria senza far riferimento alla tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, distinzione alla quale si dovrà pertanto far ricorso per distinguere le prestazioni eseguite prima del deposito della domanda di concordato e quelle eseguite successivamente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nell'ambito del concordato preventivo, in presenza di un contratto di locazione finanziaria definibile come leasing di godimento, dove i canoni hanno la funzione di compensare l'utilizzo di un bene che al termine del contratto conserva un valore esiguo, le prestazioni sono scindibili tra prestazioni anteriori e prestazioni posteriori al deposito della domanda, mentre, nell'ambito del leasing traslativo, ove il bene al termine del contratto conserva un valore rilevante e in cui prevale la funzione di finanziamento, le prestazioni non sono scindibili e non è possibile operare la sopra riferita distinzione tra prestazioni ante e prestazioni successive alla domanda di concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Mattia Parolin
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