Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13220 - pubb. 06/08/2015
Anatocismo post giugno 2000 e obbligazioni del fideiussore
Tribunale Roma, 29 Luglio 2015. Est. Carlomagno.
Contratti bancari – Conto corrente – Aperto prima del 1999 – Anatocismo successivo al giugno 2000 – Ammissibilità – Condizioni
Fideiussione – Obbligazioni del fideiussore – Interessi dovuti dal debitore principale – Ammissibilità
In un contratto di conto corrente bancario stipulato prima del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 che alla data del 31 dicembre 2000 recava un saldo positivo per il correntista, è legittima la capitalizzazione reciproca degli interessi in dare ed in avere se dal mese di giugno 2000 la Banca, in conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 25 del citato decreto legislativo e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, abbia applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale reciproca (fattispecie riguardante conto corrente chiuso prima del 1° gennaio 2014). (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Il fideiussore, pur non avendo sottoscritto il contratto (nella fattispecie di conto corrente bancario) intercorso tra creditore e debitore principale, è obbligato in solido con quest’ultimo anche per ciò che concerne gli interessi convenzionali. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti
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