Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13211 - pubb. 05/08/2015
Fallimento, conti speciali e spese generali addebitabili al creditore garantito da pegno o ipoteca
Tribunale Piacenza, 11 Febbraio 2015. Est. Marina Marchetti.
Fallimento - Pegno e ipoteca - Gestione della massa attiva - Conti speciali - Quota di spese generali addebitabili al creditore pignoratizio - Fattispecie
La norma di cui all'articolo 111-ter, comma 3, L.F. (secondo la quale, con riferimento ai crediti pignoratizi, il curatore deve tenere un conto speciale, con analitica indicazione delle entrate ed uscite di carattere specifico e della quota delle spese generali imputabile a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale) non lascia spazio a dubbi in ordine al fatto che il creditore pignoratizio, oltre ai costi speciali strettamente relativi al bene posto in garanzia (come le spese di conservazione, gestione e custodia), in applicazione del principio di solidarietà concorsuale da un lato e di rilevanza ed inerenza dall'altro, debba sostenere anche le spese generali della procedura. (Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che al creditore pignoratizio non potevano essere imputate alcune spese generali quali quelle relative ad un contenzioso tributario, al giudizio di opposizione al fallimento, alle consulenze in tema di rapporti di lavoro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Crediti con prelazione pignoratizia o ipotecaria
- ∙ Conti speciali
- ∙ Quota di spese generali imputabili a ciascun bene
- ∙ Creditore pignoratizio
- ∙ Presenza dei beni oggetto di privilegio speciale
- ∙
Crediti ipotecari
Conti speciali e spese addebitabili al creditore garantito da pegno o ipoteca
Segnalazione della Dott.ssa Vanessa Rossi
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