Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1317 - pubb. 24/09/2008

Titolo esecutivo nei confronti della società ed iscrizione di ipoteca a carico dei soci

Tribunale Torino, 01 Febbraio 2008. Est. Di Capua.


Società di persone – Efficacia verso i soci del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società – Iscrizione di ipoteca nei confronti dei soci – Ammissibilità.



In presenza di un debito facente capo a una società in accomandita semplice, il titolo esecutivo del creditore (nel caso di specie un decreto ingiuntivo esecutivo) formatosi contro la società è efficace anche verso il socio accomandatario illimitatamente responsabile, rispondendo quest’ultimo in via diretta dell’obbligazione sociale come di un’obbligazione propria; deve pertanto essere accolto il reclamo avverso l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni del socio avvenuta con riserva da parte del Conservatore dei registri immobiliari per la diversità formale tra il soggetto destinatario dell’ingiunzione e quello contro il quale è stata richiesta l’iscrizione, iscrizione che deve quindi essere resa definitiva. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


 


omissis

sciogliendo la riserva assunta all’udienza tenutasi nella Camera di Consiglio

in data 30 gennaio 2008 nel procedimento iscritto al n. 5848/07 R.C.C.

sul ricorso avente per oggetto: Reclamo ai sensi degli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. attuaz. c.c.;

 

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

-Letto il ricorso datato 20.11.2007, depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 22.11.2007 dal sig. I. S., titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti **, in forza di procura speciale a margine del ricorso, con cui, ai sensi degli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. att. c.c., propone reclamo avverso l’iscrizione della ipoteca giudiziale, eseguita con riserva dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino in data 03.11.2007 ai numeri 59381 Reg. gen. e 14562 reg. part., sui beni immobili di proprietà della sig.ra B.I. (nata ad Ivrea in data 10.11.1969), nella sua qualità di socia accomandataria illimitatamente responsabile della società T. S.a.s. di B.I. e C., in forza del titolo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 2967/2006, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c. e, per l’effetto, si chiede l’emanazione del Decreto previsto dall’art. 113 ter, 2° comma, disp. attuaz. c.c. e, infine, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di TORINO di rendere definitiva l’iscrizione della suddetta ipoteca giudiziale eliminando la riserva apposta a detta formalità e di annotare l’emanando Decreto del Tribunale di Torino a margine della formalità eseguita con riserva;

 

-visto il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 26.11.2007;

 

-rilevata la tempestività del Reclamo, essendo stato proposto entro il termine perentorio di giorni 30 dall’esecuzione della formalità (cfr. art. 113ter, 1° comma, c.c.);

 

-ritenuta la propria competenza a provvedere sul Reclamo, essendo stato proposto davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la Conservatoria (cfr. art. 113 ter, 1° comma, c.c.);

 

-rilevata la procedibilità del reclamo, essendo stato il ricorso notificato al Conservatore entro il termine perentorio di giorni 30 dall’esecuzione della formalità, così come previsto dall’art. 113 ter, 1° comma, c.c.;

 

-sentite le parti all’udienza in camera di consiglio in data 30.01.2008;

 

-ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

·                  su ricorso depositato dal sig. I. S., titolare dell’omonima ditta individuale, il Tribunale di Torino di Torino, con decreto ingiuntivo n. 2967/2006, datato 21.03.2006, depositato in data 23.03.2006, ingiungeva alla società T. S.a.s. di B.I. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare al ricorrente la somma di € 54.213,20=, oltre agli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza indicata in fattura fino al saldo, ed oltre alle spese del procedimento monitorio e successive occorrende (cfr. la copia del decreto ingiuntivo opposto prodotto dalla parte reclamante);

·                  con Sentenza n. 5949/07 il Tribunale di Torino dichiarava improcedibile l’opposizione proposta dalla società T. S.a.s. di B.I. e C. (cfr. la copia della citata sentenza prodotta dalla parte reclamante) e, conseguentemente, il predetto decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c. (cfr. sempre la copia del decreto ingiuntivo opposto prodotto dalla parte reclamante);

·                  il sig. I. S., titolare dell’omonima ditta individuale, sulla base del predetto decreto ingiuntivo, chiedeva al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino l’iscrizione di ipoteca giudiziale su beni immobili di proprietà della sig.ra B.I., nella sua qualità di socia accomandataria illimitatamente responsabile della società T. S.a.s. di B.I. e C., presentando nota di iscrizione in data in data 03.11.2007 ai numeri 59381 Reg. gen. e 14562 reg. part. (cfr. doc. 1 di parte reclamante);

·                  il Conservatore dei Registri Immobiliari dr. G.T. eseguiva la predetta formalità con riserva, ai sensi dell’art. 2674 bis c.c., ravvisando i “gravi e fondati dubbi” sulla iscrivibilità dell’ipoteca nel fatto che “il soggetto su cui grava l’esecuzione della presente formalità ipotecaria non è il soggetto a cui è stato tenuto e condannato al pagamento dell’atto di cui si dà corso”(cfr. doc. 1 di parte reclamante);

·                  senonché, si deve ritenere che, in presenza di un debito facente capo a una società in accomandita semplice, il titolo esecutivo del creditore (decreto ingiuntivo esecutivo) formatosi contro la società è efficace anche verso il socio accomandatario illimitatamente responsabile, rispondendo quest’ultimo in via diretta dell’obbligazione sociale come di un’obbligazione propria; pertanto, il reclamo avverso l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni del socio, avvenuta con riserva da parte del Conservatore dei registri immobiliari per la diversità formale tra il soggetto destinatario dell’ingiunzione e quello contro il quale è stata richiesta l’iscrizione, deve essere accolto e l’iscrizione dell’ipoteca deve essere resa definitiva;

·                  deve, infatti, condividersi l’orientamento seguito dalla Cassazione, secondo cui il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o passato in giudicato ottenuto contro una società di persone oppure la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 06 novembre 2006, n. 23669 in Giust. civ. Mass. 2006, 11; Cass. civile, sez. III, 06 ottobre 2004, n. 19946 in Giust. civ. Mass. 2004, 10; Cass. civile, sez. III, 17 gennaio 2003, n. 613 in Giust. civ. Mass. 2003, 119;Cass. civile, sez. III, 14 giugno 1999, n. 5884);

·                  invero, sul piano sostanziale, nella società in accomandita semplice“i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” (cfr. l’art. 2313 c.c.);

·                  questo vale a dire che i creditori della società hanno davanti a sé più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società e quello dei singoli soci accomandatari illimitatamente responsabili;

·                  è ben vero che la responsabilità della società e quella dei soci non stanno sullo stesso piano, manifestandosi in tal senso uno degli aspetti della cosiddetta soggettività delle società di persone, e che i soci, pur essendo responsabili in solido tra loro, lo sono in via sussidiaria verso la società, nel senso che godono del “beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale”, ai sensi dell’art. 2304 c.c.;

·                  si deve peraltro considerare che, quanto meno nella società semplice, il beneficio opera solo nel senso che il creditore può rivolgersi direttamente al socio illimitatamente responsabile, il quale ha l’onere d’invocare la preventiva escussione, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 cod. civ.): il beneficio di escussione opera, cioè, in via di eccezione ed il socio sarà tenuto a pagare ove non provi - indicandoli specificamente - che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal ceditore istante; ne discende che l’esistenza dell’obbligo della società è costitutiva dell’obbligo del socio, fatte salve le eccezioni personali di costui, che operano nei limiti già detti;

·                  sul piano processuale, la dottrina ha chiarito in maniera convincente che la sentenza emessa nei confronti della società in nome collettivo spiega, come titolo esecutivo, effetti riflessi anche in confronto al socio illimitatamente responsabile, la posizione del quale dipende da quella della società, nel senso che qualunque obbligo sociale, in qualunque modo sorto, fa nascere nel socio l’obbligo corrispondente;

·                  se è così, e non si vede come possa essere sostenuto il contrario, la sentenza o il decreto ingiuntivo emesso contro la società produce effetti nei confronti del socio e per questi è indifferente essere pregiudicato da un atto compiuto dal rappresentante sociale o da un processo condotto contro di lui;

·                  merita, poi, di essere richiamata la seguente massima della Suprema Corte: “La illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2313 c.c., trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all’art. 2304 c.c., richiamato dal successivo art. 2318. Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni. Tale situazione di identità debitoria emerge con evidenza in sede fallimentare, ove il fallimento della società di persone produce con effetto automatico, ai sensi dell'art. 147 l. fall., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili e il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei singoli soci (art. 148, comma 3, l. fall.)” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 06 novembre 2006, n. 23669 in Giust. civ. Mass. 2006, 11);

·                  merita anche di essere richiamata anche la seguente massima della Cassazione : “La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale; ne consegue che in caso di opposizione del socio contro cui sia stato azionato il credito il giudice deve specificamente procedere all’accertamento della sua effettiva qualità (nella specie la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito che aveva omesso di considerare i fatti allegati dal ricorrente per dimostrare di aver perduto la qualità di socio)” (cfr. Cass. civile , sez. III, 06 ottobre 2004, n. 19946 in Giust. civ. Mass. 2004, 10);

·                  nel caso di specie, è documentalmente provato che la sig.ra B.I. è socia accomandataria della società società T. S.a.s. di B.I. e C. (cfr. visura prodotta da parte reclamante sub doc. 2);

·                  torna, pertanto, applicabile al caso di specie il principio secondo il quale la sentenza di condanna o il decreto ingiuntivo pronunciati in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituiscono titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile della società (cfr. Cass. 8 agosto 1997 n. 7353, nella quale è valorizzato il profilo della responsabilità illimitata e solidale di tutti soci, come indicato dall’art. 2297 c.c.);

·                  l’accertamento compiuto in confronto della società fa stato contro il socio e la condanna resa in confronto della prima è eseguibile anche contro il secondo: questo perché, come si è detto, dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (cfr. in tal senso: Cass. 14 giugno 1999, n. 5884, nella motivazione);

·                  del resto, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, la disposizione normativa dell’art. 2304 c.c., secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, spiega efficacia solo nella fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società; non rimane invece impedito al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di costui ovvero poter agire in via esecutiva contro di lui, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 novembre 2002, n. 15700 in Giust. civ. Mass. 2002, 1937; Cass. civile, sez. I, 26 novembre 1999, n. 13183 in Dir. e prat. soc. 2000, f.14-15, 82;Cass. civile, sez. I, 4 giugno 1999, n. 5479 in Giur. comm. 2001, II, 40 nota; Cass. civile, sez. I, 3 giugno 1998, n. 5434 in Giust. civ. Mass. 1998, 1202; Cass. civile, sez. lav., 20 dicembre 1997, n. 12912 in Giust. civ. Mass. 1997, 2416; Cass. civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050 in Giur. it. 1996, I,1,1488; Cass. civile, sez. lav., 26 giugno 1993, n. 7100 in Società 1993, 1349);

·                  infine, merita di essere richiamata la seguente pronuncia di merito, pienamente in termini con il caso di specie: “In presenza di un debito facente capo a una s.n.c., il titolo esecutivo del creditore (decreto ingiuntivo esecutivo) formatosi contro la società è efficace anche verso il socio illimitatamente responsabile, rispondendo quest’ultimo in via diretta dell’obbligazione sociale come di un’obbligazione propria. Pertanto il reclamo avverso l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni del socio, avvenuta con riserva da parte del Conservatore dei registri immobiliari per la diversità formale tra il soggetto destinatario dell’ingiunzione e quello contro il quale è stata richiesta l’iscrizione, deve essere accolto e l’iscrizione dell’ipoteca deve essere resa definitiva” (cfr. in tal senso: Tribunale Verbania, 29 settembre 2005 in Riv. notariato 2006, 3 755)

P.Q.M.

visti gli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. attuaz. c.c.;

A C C O G L I E

il predetto reclamo e, per l’effetto

O R D I N A

al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino di rendere definitiva l’iscrizione della ipoteca giudiziale di cui alla nota di iscrizione presentata in data 03.11.2007 ai numeri 59381 Reg. gen. e 14562 reg. part., sui beni immobili di proprietà della sig.ra B.I. (nata ad Ivrea in data *), nella sua qualità di socia accomandataria illimitatamente responsabile della società T. S.a.s. di B.I. e C., in forza del titolo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 2967/2006, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c., eliminando la riserva apposta a detta formalità.

O R D I N A

al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino di annotare il presente Decreto del Tribunale di Torino a margine della formalità eseguita con riserva, ai sensi dell’art. 113 ter, 4° comma, disp. att., c.c.

M A N D A

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del Tribunale in data 30 gennaio 2008.

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

IL PRESIDENTE f.f.

Dott.ssa Luisella VIGONE

 

Depositato in data 01.02.2008


Testo Integrale