Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1309 - pubb. 08/09/2008
Conflitto di interessi, omessa informazione e responsabilità precontrattuale
Tribunale Roma, 20 Marzo 2008. Est. Paola D'Ovidio.
Intermediazione finanziaria – Negoziazione in contropartita diretta – Conflitto di interessi – Formalizzazione per iscritto della proposta e della accettazione – Rispetto delle forme previste dal regolamento – Sussistenza.
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Omessa informazione in ordine alla situazione del cliente – Omessa informazione in ordine ai titoli negoziati – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza.
Quand’anche si volesse ritenere che la negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari dia luogo di per sé ad una situazione di conflitto di interessi - sul presupposto che la ragione del conflitto risieda nella struttura stessa dell’operazione negoziale - dovrebbe pur sempre ritenersi che la formalizzazione per iscritto della proposta e della accettazione contrattuale valga a soddisfare tanto l’obbligo imposto dall’intermediario di fornire l’informativa “sulla natura e l’estensione del suo interesse nell’operazione”, quanto la necessaria manifestazione per iscritto del consenso dell’investitore alla effettuazione dell’operazione in conflitto, formalità, queste, che consentono, in base alla previsione della norma regolamentare, di superare l’obbligo di astensione a carico dell’intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La mancata assunzione delle informazioni in ordine all’esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio dell’investitore, la violazione dell’obbligo di rendere quest’ultimo edotto della tipologia e della affidabilità dei titoli negoziati nonché di valutare l’adeguatezza delle operazioni disposte dal cliente genera una responsabilità risarcitoria di natura precontrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Carlo Carbone
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