Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13054 - pubb. 15/07/2015

Nuova conferma del divieto di anatocismo bancario. Compatibilità con il diritto comunitario e tutela d'urgenza

Tribunale Biella, 07 Luglio 2015. Est. Pipicelli.


Associazioni consumatori – Legittimazione ad agire – Inibitoria – Clausola vessatoria – Reciprocità

Associazioni consumatori – Legittimazione ad agire – Inibitoria – Interessi collettivi – Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali

Divieto di anatocismo – Capitalizzazione – Conteggio

Divieto di anatocismo – Efficacia – Deliberazione Cicr

Divieto di anatocismo – Deliberazione Cicr 9 febbraio 2000 – Inefficacia

Divieto di anatocismo – Compatibilità diritto comunitario – Diritto di stabilimento – Libera prestazione dei servizi

Azioni inibitorie collettive – Giusti motivi d’urgenza – Effettività della tutela – Tempo trascorso tra l’illecito e l’avvio dell’azione cautelare – Irrilevanza – Tempo compreso tra la tutela cautelare e la tutela ordinaria – Rilevanza

Associazioni dei consumatori – Misure ripristinatorie – Azioni cautelari – Ammissibilità



Non è vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. la clausola che preveda la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Le associazioni di consumatori iscritte all’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi per chiedere l’inibitoria di comportamenti che siano contrari agli interessi collettivi, quali l’applicazione di clausole contrattuali contrarie a disposizioni di legge e quindi in contrato con gli interessi collettivi alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. E’ ammissibile una domanda diretta ad inibire la sola applicazione degli interessi debitori dei clienti, rispondendo all’interesse del sottogruppo omogeneo dei consumatori correntisti debitori, anche considerato che in presenza di un interesse creditorio pari o vicino allo zero anche un breve periodo di sconfinamento può generare un notevole squilibrio contrattuale, tale da far perdere la valenza equilibratrice alla pari periodicità nel conteggio. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Il termine capitalizzazione, utilizzato all’art. 120, secondo comma, lett. B) t.u.b. non può avere altro significato che quello di calcolo, conteggio, ovvero operazione di identificazione di una unità numerica contabile per frazione di tempo. L’art. 120 t.u.b., lett. b) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 il divieto di anatocismo. Ad ogni scadenza pattuita per il conteggio degli interessi (che dovrà sempre avvenire con pari periodicità per gli interessi a credito ed a debito) questi non potranno essere capitalizzati e i successivi interessi non potranno che essere computati sul solo capitale. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

L’efficacia del divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è subordinata all’approvazione della deliberazione del CICR che potrà esclusivamente regolare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi senza poter in alcun modo derogare alla norma primaria. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

La modifica dell’art. 120 t.u.b. ha reso inefficace ed inapplicabile la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che si fondava su una disposizione di legge abrogata e con oggetto difforme (la produzione di interessi sugli interessi, in luogo della formulazione oggi vigente che fa riferimento alla produzione di interessi nelle attività bancarie). (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Il divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è contrario ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto è compito della legislazione nazionale stabilire se gli interessi siano semplici o composti (nel caso di specie il Tribunale ha affermato che non sussiste tra gli Stati Membri nessuna uniformità di regolazione in quanto mentre alcuni stati vietano l’anatocismo, altri lo ammettono o lo regolano in maniera difforme). La regolamentazione dell’anatocismo operata dall’art. 120 t.u.b., anche in ragione del dibattito sviluppatosi in Italia, risponde ad interessi di natura generale. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

I giusti motivi d’urgenza cui fa riferimento l’art. 140, ottavo comma, cod. cons., devono essere individuati alla luce del principio di effettività della tutela inibitoria collettiva e sussistono non tanto in ragione del tempo intercorso tra la commissione dell’illecito e l’azione inibitoria proposta dall’associazione, quanto tra il momento in cui possono essere concesse la tutela cautelare e quella ordinaria. Sussistono i profili di urgenza in caso di astratta replicabilità della clausola illegittima a tutti i contratto in essere e futuri. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Le associazioni dei consumatori sono legittimate a chiedere anche in via cautelare le misure ripristinatorie dirette ad eliminare o ridurre gli effetti dannosi dell’illecito accertati e la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 140, primo comma lett. a) e b). (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio


Il testo integrale


 


Testo Integrale