Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12837 - pubb. 17/06/2015
Rinuncia all'istanza di fallimento in sede di reclamo ed estinzione del procedimento
Cassazione civile, sez. I, 19 Settembre 2013, n. 21478. Est. Rosa Maria Di Virgilio.
Fallimento - Iniziativa - Procedimento prefallimentare - Domanda di parte - Necessità - Desistenza dell'unico creditore istante anteriore alla pubblicazione della sentenza di fallimento ma prodotta solo in sede di reclamo avverso quest'ultima - Rilevanza - Conseguenze - Revoca del fallimento
Il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento, non prevedendo alcuna iniziativa d'ufficio, suppone, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, derivandone, quindi, che la desistenza dell'unico creditore istante intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Desistenza dalla richiesta di fallimento
- ∙ Rinuncia o desistenza dalla richiesta di fallimento
- ∙ Desistenza o rinuncia del creditore istante
Testo Integrale