Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12760 - pubb. 01/06/2015
Mantenimento dei figli: non solo cibo e vestiti, ma anche scuola, sport, società. Disoccupazione? Non giustifica l’esonero dal mantenimento
Tribunale Milano, 15 Aprile 2015. Est. Blandini.
Separazione – Assegno di mantenimento in favore dei figli – determinazione – Esigenze della prole
Esigenze essenziali – Sussiste – Esigenze scolastiche, sociali, sanitarie, sportive – Sussiste
Stato di disoccupazione – Esonero dal mantenimento – Esclusione
A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga entrambi i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali; pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica. La disoccupazione del genitore non convivente con i figli può giustificare, al più, che il mantenimento indiretto sia cd. onnicomprensivo, ponendo integralmente a carico dell’altro genitore, le spese cd. extra (nel caso di specie il Tribunale ha posto a carico della madre non convivente l’obbligo di pagare il mantenimento del figlio in complessivi euro 300 mensili). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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