Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12599 - pubb. 11/05/2015

Intercettazioni telefoniche e telematiche, dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie e criteri di interpretazione

Tribunale Napoli Nord, 17 Aprile 2015. Est. Rabuano.


Giudizio immediato – Criteri di interpretazione delle intercettazioni telefoniche e telematiche – Dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie – Rilevanza

Formulazione capo d’imputazione – Mancanza di indicazione precisa della norma violata e oggetto della condotta – Violazione art. 417 co. 1 lett. b) c.p.p., interpretato in modo conforme al principio del “giusto processo” sancito dagli artt. 111, 117 Cost., 6 C.E.D.U – Sussistenza



I criteri concernenti la valutazione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche devono tener conto, in particolare, della identificazione dei soggetti, della comprensione e corretta interpretazione del linguaggio utilizzato nel suo significato letterale e della comprensione, tramite l’utilizzo di criteri di comune esperienze, del significato effettivo del linguaggio caratterizzato sia da riferimenti allusivi sia da termini criptati diretti a dissimulare il reale oggetto del colloquio.
In materia d’intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 c.p.p., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all’autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria, né le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze “de relato” sulle dichiarazioni dell’indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Cass. Sez. VI, sent. n. 317 del 29-03-1994, Cuozzo).
In ogni caso le dichiarazioni con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria (Cass. Sez. V, sent. n. 27656 del 09-07-2001, Corso). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il par. 1 dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), afferma il generale principio del processo equo che impone di dare un’informazione completa e dettagliata dell’accusa al soggetto indagato/accusato, mentre il par. 3 alla lett. a) estende il diritto di informazione dell’accusato ad avere notizia sull’addebito sia per quanto concerne i fatti materiali sia per il loro inquadramento giuridico e alla lett. b) tutela il diritto dell’accusato a preparare la propria difesa in maniera effettiva pure in relazione alle questioni di diritto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

L’art. 417 co. 1 lett b) nel regolare il potere della Pubblica Accusa di formulare l’imputazione ha la funzione, nella dialettica del processo penale connotata dalla relazione tra l’autorità giudiziaria e le parti processuali, di consentire al giudice, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, di individuare con precisione le norme giuridiche applicabili e all’imputato di potersi difendere sia sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto sia sul piano dell’esatta ricostruzione dei fatti oggetto del processo e deve essere interpretato in modo conforme ai canoni costituzionali e, precisamente, al principio del giusto processo, fissato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 C.E.D.U. richiamato  dall’art. 117 Cost. (cfr. Corte europea  diritti dell’uomo, 01-03-2001, Dallos c. Ungheria).  (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

L’art. 521 c.p.p. delinea il contenuto e i limiti del potere del giudice è conforme al principio del giusto processo previsto dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e con il significato che ad esso viene dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel rispetto delle condizioni che saranno di seguito analizzate (C eur. dir. umani, Grande Camera, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, par. 51; Sez. II, 1 marzo 2001, Dallos c. Ungheria, par. 47; 20 settembre 2001, Lakatosc. Ungheria ; Sez. I, 20 aprile 2006, I.H. c. Austria; Sez. II, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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