Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12500 - pubb. 29/04/2015
PMA Eterologa: discriminatoria la diversità di trattamento economica rispetto alla PMA omologa
Consiglio di Stato, 09 Aprile 2015. Est. Dell'Utri.
Assegno divorzile – Formazione di una nuova famiglia di fatto – Perdita – Sussiste – Carattere – Definitività – Sussiste
La delibera della Lombardia è sospettabile di illegittimità per disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa, stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo – salvo il pagamento di ticket – della prima, nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, “non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo” e, dall’altro lato, quanto agli aspetti normativi ed organizzativi, “l’art. 7 della legge n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, «contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species, è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi”.
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