il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12371 - pubb. 13/04/2015

Al trust non è applicabile una soluzione impositiva di carattere generale, ma il regime tributario adatto alla singola fattispecie

Commissione tributaria provinciale Milano, 05 Febbraio 2014. Est. Marina Seregni.


Trust - Ricerca di una soluzione impositiva generalizzata - Esclusione - Regime tributario applicabile in conformità alla singola fattispecie

Trust - Obbligo del disponente a compiere trasferimenti in favore del trustee - Fattispecie assimilabile al contratto preliminare - Imposta di registro in misura fissa - Applicazione dell'imposta di donazione al momento dell'effettivo trasferimento



In considerazione la molteplicità degli scopi per i quali il trust può essere utilizzato, non è possibile identificare la soluzione impositiva più adeguate e corretta sulla base di una categorizzazione aprioristica di detto strumento. Il regime tributario applicabile deve essere, infatti, opportunamente individuato, di volta in volta, in conformità alla singola species di questo genus giuridico, evitando di sottoporre l'istituto del trust a regole unitarie di tassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quando il negozio istitutivo del trust contiene un obbligo del disponente a compiere trasferimenti in favore del trustee, la fattispecie è assimilabile al contratto preliminare e di conseguenza l'atto sarà soggetto all'imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa. Solo quando avrà effettivamente luogo detto trasferimento si realizzerà il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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