Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12319 - pubb. 26/03/2015
Rapporti tra esecuzione civile e misure di prevenzione penale: revoca dell'aggiudicazione del bene per il quale non sia ancora stato emesso il decreto di trasferimento
Tribunale Palermo, 06 Marzo 2015. Est. Liotta.
Sequestro di prevenzione ex d.lgs n. 159 del 2011 - Rapporto con l'espropriazione individuale - Bene già aggiudicato all'acquirente per il quale non sia ancora stato emesso il decreto di trasferimento - Improseguibilità della procedura - Revoca dell'aggiudicazione - Restituzione agli aggiudicatari delle somme versate a saldo prezzo
Qualora venga sottoposto a sequestro di prevenzione (cui sia applicabile il decreto legislativo n. 159 del 2011 - cd. codice o testo unico antimafia) un bene già aggiudicato in sede di espropriazione individuale e per il quale non sia ancora stato emesso il relativo decreto di trasferimento, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improseguibilità della procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo citato, revoca l'aggiudicazione dei beni dei quali è stato disposto il sequestro di prevenzione e, qualora sia stato effettuato il pagamento a favore del creditore fondiario, ordina a questi la restituzione in favore degli aggiudicatari delle somme versate a titolo di saldo prezzo, liquidando infine i compensi in favore del custode giudiziario e del delegato alle operazioni di vendita.
Prima del loro deposito in cancelleria, i decreti di trasferimento sono da considerarsi alla stregua di mere bozze informali, prive di alcuna valenza giuridica, essendo principio generale che, in mancanza di attestazione di deposito, l'atto del giudice non assurge alla dignità di provvedimento o quantomeno è privo di qualsivoglia rilevanza processuale. Ne consegue che non è in alcun modo sindacabile la scelta del giudice di non provvedere al deposito in cancelleria del suo provvedimento, o quanto meno la stessa non integra una revoca del medesimo.
Nell'ambito della procedura di espropriazione individuale, è il decreto di trasferimento del giudice, il quale ha natura di atto esecutivo, che determina l'effetto traslativo del diritto, ai sensi dell'articolo 586 c.p.c., a favore dell'aggiudicatario, il quale, prima della pronuncia di detto decreto, non può considerarsi titolare di un diritto al trasferimento ma piuttosto titolare di un mero interesse o aspettativa alla definizione della vendita nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle regole previste dall'ordinamento giuridico.
La materia dei rapporti fra misure di prevenzione patrimoniali e altri vincoli di natura civilistica è ormai improntata alla regola della tendenziale prevalenza della prima sui secondi, tenuto conto del preminente interesse dell'ordinamento - una volta riscontrati i presupposti per la sottoposizione di un bene a sequestro - a concentrare in sede penale sia ogni questione relativa all'accertamento e alla tutela dei possibili diritti dei terzi sul bene (tramite l'accertamento della buona fede e l'ammissione del credito ai sensi degli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo n. 559 del 2011), sia la scelta delle modalità di liquidazione del bene (è indicativo, infatti, che l'articolo 48 del d.lgs citato, pur prevedendo la possibilità di alienazione a terzi del bene confiscato, limiti significativamente le prospettive di liquidazione subordinandole ad una verifica della meritevolezza dell'assegnatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Licia Tavormina
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