Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12318 - pubb. 26/03/2015

Esterovestizione: la società di capitali estera non può essere riqualificata in italia come società di persone

Commissione tributaria regionale Torino, 10 Novembre 2014. Est. Michelone.


Accertamento - Persone Giuridiche - Esterovestizione - Società di capitali estera - Residenza effettiva in Italia - Riqualificazione della natura della società - Società di persone - Società a nome collettivo - Erroneità - Insussistenza



L’esterovestizione - quale fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è un tipico fenomeno di abuso del diritto. La disciplina fiscale presume che la sede della società sia in Italia, ai fini della relativa imposizione, ma non regola il procedimento di costituzione della società che rimane sottoposto alle legge estera. Ai fini costitutivi occorre guardare alla sede legale al momento della costituzione e, prima ancora, al momento di manifestazione della volontà dei soci di costituire la società, momenti tutti questi regolati dal diritto estero. (1) (Maurizio Vecchio - Tiziana Masoero) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Maurizio Vecchio e Tiziana Masoero


Il testo integrale





(1) Esterovestizione: la società di capitali estera non può essere riqualificata in Italia come società di persone

di Maurizio Vecchio e Tiziana Masoero, Avvocati in Torino


La sentenza in commento offre importanti spunti di riflessione sul tema della qualificazione giuridica e della natura della società esterovestita concretamente residente, almeno come centro di imputazione del reddito, in territorio italiano.

La vicenda - nel suo articolato circostanziale - trae origine da una ispezione e verifica della Guardia di Finanza che, all’interno della struttura organizzativa ed operativa di una società, accertava l’esistenza di una attività parallela svolta direttamente da alcuni dei soci, italiani, di altra società costituita in territorio elvetico nella forma della “società anonima”. I verificatori, nel processo verbale di constatazione, hanno chiarito che l’intera attività di amministrazione e gestione risultava posta in essere in Italia e, conseguentemente, doveva ritenersi inconfutabile la residenza italiana della società anonima svizzera. In ragione di ciò, ha concluso la Guardia di Finanza, la società, sotto il profilo fiscale, deve ritenersi assoggettata a tutti gli obblighi imposti dalla normativa tributaria interna alle persone giuridiche residente.

L’Agenzia delle Entrate, disattendendo l’indicazione della Guardia di Finanza che riconduceva il “tipo” di società alla SPA, poneva rilievo alla mancanza di un atto pubblico interno per la costituzione di una società di capitali, riconducendo la natura giuridica al regime residuale per le attività commerciali delle società in nome collettivo.

La CTR Piemonte ha ritenuto insussistente l’esistenza di una società di persone ed errate le conclusioni dell’Ufficio in ragione del complessivo quadro giurisprudenziale e normativo che regola e disciplina le ipotesi di c.d. “esterovestizione”.

I Giudici, innanzitutto muovono il loro ragionamento richiamando il concetto di “esterovestizione” come elaborato dalla Corte di Cassazione. In particolare la Sentenza Cass. civ. Sez. V, 07-02-2013, n. 2869 (rv. 625687) che fissa alcuni importanti principi in materia.

L'esterovestizione, cioè la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale, costituisce un tipico fenomeno di abuso del diritto.

Ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, nell'ipotesi di esterovestizione, ossia di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale,

Tali conclusioni trovano, altresì, conforto in altra pronuncia dei Giudici di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23-12-2008, n. 30055) ove viene precisato che “il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione”.

L’espediente - utilizzato dal contribuente di stabilire la propria residenza o di localizzare una determinata struttura societaria in un Paese a fiscalità privilegiata anziché in Italia - è molto appetibile, in quanto ciò gli consente di sfuggire all'applicazione del criterio della worldwide taxation e, pertanto, di essere assoggettato ad una pressione fiscale meno gravosa, se non addirittura inesistente.

Il concetto di esterovestizione è strettamente correlato a quello di residenza. Difatti, è esterovestito quel soggetto che, pur avendo la residenza (nel caso di persona fisica) o la sede (nel caso si tratti di ente o di società) formale all'estero, ciò nonostante, al verificarsi di determinati presupposti, espressamente indicati dal TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi -, deve considerarsi fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano.

Sostanzialmente, si realizza una "dissociazione" tra residenza reale e residenza fittizia/formale del soggetto passivo (persona fisica o società), che persegue lo scopo di assoggettare i propri redditi a tassazione in un Paese o in un territorio a fiscalità privilegiata.

L'ordinamento tributario italiano è dotato di specifiche norme che consentono di individuare la residenza ai fini fiscali dei soggetti passivi, in funzione di concreti elementi, alternativi tra di loro, che individuano il legame della persona fisica o della società con il territorio dello Stato Italiano.


Da quanto osservato deriva una precisa conclusione: la disciplina fiscale, in ipotesi di esterovestizione, presume che la società sia residente in Italia ai fini della imposizione, ma non regola il procedimento di costituzione, che rimane sottoposta alla legge estera.

Sul punto la CTR precisa che: “ai fini costitutivi occorre guardare alla sede legale al momento della costituzione e, prima ancora, al momento di manifestazione della volontà dei soci di costituire la società, momenti tutti questi regolati dal diritto svizzero”.

In effetti è proprio l’elemento della “dissociazione” tra residenza reale e formale/fittizia che consente di individuare l’errore dell’Ufficio laddove la società viene riqualificata come di “persone” in quanto “inesistente”. Non si tratta di “occultamento” della società in quanto persona giuridica, ma di “occultamento” della residenza gestionale ed operativa effettiva. Situazione quest’ultima che è meglio resa dal termine “dissociazione”.


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