Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12183 - pubb. 04/03/2015

Sui poteri del Collegio adito in sede di reclamo contro un atto del giudice tutelare

Tribunale Bari, 18 Novembre 2014. Est. Marseglia.


Tutela – Poteri del tutore – Autorizzazione a promuovere giudizi di divisione – Competenza – Tribunale – Sussiste – Giudice Tutelare – Esclusione – Provvedimenti pronunciato dal G.T. – Reclamo – Poteri del Collegio adito in sede di impugnazione



A norma dell’art. 375 n. 3 c.c., l’autorizzazione al tutore a promuovere giudizi di divisione va concessa dal Tribunale su parere del Giudice Tutelare secondo il meccanismo di cui all’art. 732 c.p.c.; laddove il Giudice Tutelare provveda direttamente ad emettere tale autorizzazione, si configura un vizio di costituzione del giudice, motivo di nullità non sanabile del provvedimento adottato e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 158 c.p.c. In sede di reclamo, dichiarato nullo il provvedimento del giudice tutelare, non può il Collegio provvedere a delibare l’istanza che era stata presentata al giudice della prima fase ma deve limitarsi alla declaratoria in rito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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