Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12154 - pubb. 26/02/2015
Dopo l'omologazione, nel concordato con continuità aziendale, gli atti ordinari o straordinari conformi al piano non debbono essere autorizzati dal tribunale
Tribunale Padova, 11 Dicembre 2014. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.
Concordato con continuità aziendale - Conduzione dell'impresa successivamente alla omologazione - Atti conformi al piano - Autorizzazione - Esclusione
Una volta omologato il concordato con continuità aziendale, la conduzione dell'impresa è restituita all'organo gestorio, il quale deve operare nel rispetto del piano, con la conseguenza che gli atti di natura ordinaria o straordinaria che rispettino il piano non necessitano di autorizzazione da parte del tribunale, a differenza di quelli che se ne discostano, i quali non sono comunque suscettibili di autorizzazione in quanto contrari alla proposta approvata dai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙
La liquidazione
Esecuzione del concordato e autorizzazioni - ∙ Esecuzione del concordato in continuità e autorizzazioni
Segnalazione del Dott. Paolo Scotti
Il testo integrale
Massimario ragionato del concordato preventivo:
Esecuzione del concordato e autorizzazioni
Testo Integrale