Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12093 - pubb. 18/02/2015
Liberazione anticipata speciale e unificazione di pene concorrenti
Tribunale Alessandria, 10 Febbraio 2015. Est. Vignera.
Istituti di prevenzione e di pena – Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Liberazione anticipata speciale – Unificazione di pene concorrenti – Reati ostativi – Scindibilità del cumulo – Esclusione (Cost., artt. 3, 27; cod. pen., art. 76; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 4-bis, 54; d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2014 n. 10, misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, art. 4).
La liberazione anticipata speciale non può essere disposta in relazione a pena determinata a seguito di cumulo comprensivo anche di quella inflitta per un reato ex art. 4-bis O.P. ostativo alla sua concessione, non potendosi procedere alla scissione al fine di imputare la parte di pena espiata al predetto reato ostativo. Contrariamente all’assunto in materia della Corte di cassazione, infatti, non possono applicarsi a tale beneficio i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità a proposito delle misure alternative alla detenzione, atteso che il beneficio stesso è finalizzato esclusivamente alla riduzione della popolazione carceraria e non anche al reinserimento sociale del condannato. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)
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