Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11989 - pubb. 02/02/2015
Attività svolta dal fallito dopo il fallimento: il curatore può acquisire soltanto il residuo al netto delle spese e nei limiti di quanto stabilito dal giudice delegato che abbia tenuto conto di quanto occorre al fallito per il mantenimento
Cassazione civile, sez. I, 29 Gennaio 2015, n. 1724. Est. Di Amato.
Fallimento - Pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Presupposti
In tema di pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, la disposizione dell'articolo 44, comma 2, L.F. deve essere coordinata con quelle dettate dagli articoli 42, comma 2, e 46, comma 1 n. 2, L.F., così che il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per una attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento non è inefficace quanto all'importo delle passività connesse a detta attività e neppure quanto al residuo netto, ove non sia stato emesso il decreto con cui il giudice delegato fissa i limiti entro i quali ciò che il fallito guadagna con la sua attività occorre al mantenimento suo e della sua famiglia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il fatto che le somme sopra indicate non possano dalla curatela fallimentare essere acquisite presso il fallito esclude che le stesse possano essere ripetute presso il terzo che ha effettuato il pagamento al fallito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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