Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11934 - pubb. 22/01/2015

Assegnazione della casa coniugale: effetti sulle utenze domestiche

Tribunale Catanzaro, 14 Luglio 2014. Est. Maria Pia De Lorenzo.


Tutela Cautelare ex art. 700 c.p.c. – Residualità – Chiarimenti

Casa familiare – Assegnazione in sede giudiziale ex art. 337-sexies c.c. – Effetti – Utenze domestiche



Il testo dell’art. 700 c.p.c. con l’espressione ‘fuori dai casi regolati nelle precedenti sessioni di questo capo’ individua quale primo limite da superare per la concessione della tutela cautelare atipica quello della residualità rispetto a tutti i procedimenti cautelari espressamente previsti dal legislatore benché la giurisprudenza normalmente estenda la portata delle clausola di salvezza a tutte le misure cautelari nominate anche non regolate dal Capo II del libro IV del codice; quanto alle posizioni giuridiche soggettive tutelabili, la riserva di residualità con cui apre la disposizione dell’art. 700 c.p.c. preclude l’utilizzabilità dei provvedimenti d’urgenza soltanto quando si voglia per il loro tramite tutelare un diritto da un periculum in mora già contemplato nel prevedere una misura cautelare tipica; il ricorso alla tutela cautelare innominata resta inammissibile allorquando l’istante possa concretamente disporre di un’azione cautelare tipica in grado di raggiungere un equivalente grado di abilità ad assicurare gli effetti della decisione di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra in tutti i diritti e doveri correlati al diritto di godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice ed ha diritto ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze relative all’immobile che saranno, salva diversa determinazione giudiziale, a suo carico e qualora il coniuge estromesso sia l’esclusivo proprietario della casa la ripartizione delle relative spese con il coniuge assegnatario sarà effettuata distinguendo fra spese inerenti la proprietà e spese inerenti il godimento, rientrando fra quelle anche le riparazioni urgenti che si ritenessero necessarie fra cui può ricondursi il ripristino dei cavi dell’energia elettrica; attesa l’identità di ratio esistente fra il caso in questione e quello contemplato dall’art. 1577 c.c., è possibile applicare analogicamente la disciplina in materia di immobili locati, riconoscendo, quindi, all’assegnatario della casa coniugale, così come al conduttore, il pacifico diritto di eseguire e far eseguire direttamente, salvo rimborso, le riparazioni urgenti alla casa coniugale per preservarne la sua propria destinazione d’uso, ossia un habitat funzionale alla crescita dei figli. A tali condizioni, in presenza di espressa previsione normativa, non c’è spazio per l’autorizzazione giudiziale a consentire il compimento di lavori urgenti e indifferibili in assenza del consenso del proprietario, coniuge estromesso dall’assegnazione della casa coniugale, o per un provvedimento che accerti l’obbligo di quest’ultimo di eseguire o far eseguire i lavori di manutenzione necessari, potendosi l’assegnatario della casa coniugale rivolgere direttamente al gestore del servizio elettrico, in quanto posto nella medesima situazione del conduttore e quindi nella completa disponibilità dell’immobile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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