Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11917 - pubb. 19/01/2015

Concordato preventivo: la soddisfazione dei creditori deve essere apprezzabile ed in tempi ragionevolmente contenuti. L'apporto di finanza esterna non può provvedere al pagamento dei creditori chirografari in presenza di falcidia dei privilegiati

Tribunale Pesaro, 13 Novembre 2014. Est. Storti.


Concordato preventivo - Verifica della idoneità della proposta al soddisfacimento dei creditori

Concordato preventivo - Causa giuridica - Superamento della crisi - Riconoscimento ai creditori di parte del credito in tempi contenuti

Concordato preventivo - Misura di soddisfacimento - Valutazione del tribunale - Garanzia minima di tutela del credito a favore della minoranza dissenziente

Concordato preventivo - Percentuale di soddisfacimento irrisoria - Previsione di consistenti ribassi

Concordato preventivo - Omologazione - Potere del tribunale di valutare il merito in presenza di opposizione

Concordato preventivo - Utilizzo della finanza esterna - Alterazione dell'ordine dei privilegi - Esclusione


Al tribunale compete la verifica della idoneità della proposta concordataria al soddisfacimento dei creditori. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

La causa giuridica del concordato coincide con il superamento o la regolamentazione dello stato di crisi dell'imprenditore con riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

Spetta al tribunale determinare la misura al disotto della quale essa diventa inconsistente, e quindi non apprezzabile come pagamento sia pure parziale del debitore, posto che il progetto deve essere necessariamente caratterizzato da limitazioni in tema di modalità satisfattive idonee a garantire un minimo di tutela del diritto di credito a favore della minoranza dissenziente. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

Non è omologabile il progetto concordatario allorché la percentuale promessa risulta evidentemente irrisoria e quindi non idonea a soddisfare le finalità della procedura concordataria tenuto anche conto che i valori dell’attivo, il maggiore dei quali è costituito da immobili, dovranno verosimilmente andare incontro ai ribassi imputabili all’attuale congiuntura economica, che ha colpito – come affermato dalla debitrice nella domanda – anche e soprattutto il settore immobiliare. (Nel caso in questione era prevista una percentuale a favore dei creditori variabile da un minimo di 1.49 ad un massimo di 1.75). (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

Il Tribunale, in sede di giudizio di omologa, può valutare nel merito la proposta di concordato nell’ipotesi in cui – come nella specie – i creditori dissenzienti abbiano proposto opposizione ex art. 180 L.F.. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

L’apporto di finanza esterno non può essere legittimamente utilizzato per pagare in percentuale parte dei creditori chirografari alterando l'ordine dei privilegi in quanto non neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Arturo Pardi


Il testo integrale


 


Testo Integrale