Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1191 - pubb. 04/05/2008

Società di persone e causa di scioglimento

Tribunale Mantova, 24 Gennaio 2008. Pres., est. Bernardi.


Società di persone – Contrasto tra i soci – Impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale – Causa di scioglimento – Sussistenza.



La protratta inattività dell’assemblea, la mancata nomina dell’amministratore, il mancato deposito del rendiconto annuale, la pendenza di controversie giudiziarie fra i soci, il contrasto fra di essi in ordine alla prosecuzione del contratto d’affitto avente ad oggetto tutto il patrimonio immobiliare della società fanno ritenere non solo l’esistenza di un dissidio insanabile ma anche che ciò renda impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale sicché deve ritenersi inverata la fattispecie di cui all’art. 2272 n. 2 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

-letto il ricorso proposto da N. B. volto ad ottenere, ex art. 2275 c.c., la nomina di un liquidatore della società I. V. s.s. di cui essa è divenuta socia (a seguito del decesso del padre F. N. ed in virtù di quanto previsto dall’art. 7 dello statuto) e la cui compagine risulta costituita nell’ambito di una ristretta cerchia familiare (madre e due sorelle), previo accertamento della verificazione della causa di scioglimento prevista dall’art. 2272 n. 2 c.c.;

rilevato che gli altri soci, costituitisi, hanno chiesto il rigetto della domanda contestando nel merito l’assunto della ricorrente (contrasto che, secondo la prospettazione dei loro difensori, anche solo per tale ragione precluderebbe, in conformità di un certo orientamento giurisprudenziale, l’intervento sostitutivo del Tribunale) ed evidenziando inoltre che, a seguito della riunione dei componenti la comunione ereditaria (venutasi a determinare per effetto della morte di F. N. già titolare del 95% delle quote) tenutasi il 14-1-2008, sarebbe stato designato, ex art. 1105 c.c. il rappresentante comune con l’incarico di dare mandato alla socia L. S. di votare a favore di sé stessa quale nuovo amministratore unico della società;

ritenuta la competenza di questo Collegio alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 1, 25 e 33 u. p. del d. lgs. 5/03;

-ritenuto di prestare adesione all’orientamento secondo cui è possibile nominare il liquidatore di una società di persone ex art. 2275 c.c. anche quando sussista contrasto fra i soci in ordine alla esistenza di una causa di scioglimento atteso che siffatto provvedimento adottato dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum non accerta in via definitiva nè l'intervenuto scioglimento nè le cause che lo avrebbero prodotto (in tal senso vedasi Cass. ord. 27-2-2004 n. 4113; Cass. S.U. 26-7-2002 n. 11104);

-considerato che la protratta inattività dell’assemblea, la mancata nomina dell’amministratore, il mancato deposito del rendiconto annuale, la pendenza di controversie giudiziarie fra i soci, il contrasto fra di essi in ordine alla prosecuzione del contratto d’affitto avente ad oggetto tutto il patrimonio immobiliare della società fanno ritenere non solo l’esistenza di un dissidio insanabile ma anche che ciò renda impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale sicché deve ritenersi inverata la fattispecie di cui all’art. 2272 n. 2 c.c.;

P.T.M.

nomina quale liquidatore della società I. V. s.s. con sede in M., via G. F. n. 6 il dott. D. L. con studio in R..

Si comunichi alle parti ed al dr. D. L..

Mantova, li 24-1-2008.


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