Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11882 - pubb. 10/12/2014
Sovraindebitamento: inammissibile la proposta che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati
Tribunale Asti, 18 Novembre 2014. Est. Teresa Maria Francioso.
Sovraindebitamento - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Accordo concluso con il singolo creditore - Necessità - Inammissibilità del ricorso
Sovraindebitamento - Produzione della dichiarazione dei redditi nei termini prescritti - Necessità anche ai fini della attestazione
Poiché il pagamento dilazionato del credito ipotecario proposto in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore equivale a soddisfacimento non integrale del credito privilegiato, deve ritenersi inammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 7, della legge n. 3 del 2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge citata) dei creditori privilegiati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La mancata produzione della dichiarazione dei redditi nei termini prescritti comporta l'inammissibilità della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, così come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera d) della legge n. 3 del 2012, mentre la sua produzione tardiva non consente l'esplicazione dell'esame dell'attestatore al fine della valutazione sulla fattibilità del piano, il che configura un ulteriore profilo di inammissibilità rappresentato dalla incompleta attestazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Franco Giordano
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