Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11879 - pubb. 12/01/2015
Verifica dell'usura, rilevanza del tasso di mora, applicazione dell'articolo 1815 c.c. e gratuità dell'intero negozio
Tribunale Udine, 26 Settembre 2014. Est. Massarelli.
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia – TEG medio in tema di mora
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia – Sommatoria
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia – Tasso effettivo globale annuo
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia – Gratuità del negozio
Per stabilire se vi è o meno una clausola usuraria all’interno di un contratto, occorre - come ribadito dall’ormai consolidato orientamento della Cassazione - rilevare anche gli interessi moratori: la norma di interpretazione autentica (d.l. n. 394/2000) della legge sull’usura, infatti, prevede espressamente che, al fine di verificare l’eventuale superamento del «tasso soglia», vanno prese in considerazione tutte le voci del carico economico caricato sul cliente, nessuna esclusa. In effetti, il sistema della legge n. 108/96 vuole porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi ad ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, ed in ciò si qualifica il presidio imperativo. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
La tesi secondo cui non sarebbe possibile, ai fini della verifica del superamento del «tasso soglia», prendere in esame anche gli interessi di mora pattuiti, poiché il TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d’Italia non è determinato considerando anche gli interessi di mora praticati dal mercato, è infondata. Infatti, la soglia di usura oggettiva, secondo la legge, deve essere stabilita in funzione della natura e della tipologia del credito (non della natura del tasso praticato) ed è costruita sulla fisiologia, non sulla patologia del rapporto. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Nel calcolo finalizzato alla verifica del superamento del «tasso soglia», il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. «spread») prevista per la determinazione del tasso moratorio; e non al tasso moratorio stesso. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
La verifica dell’usura, secondo la legge n. 108/96, va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito (e non i tassi semplici indicati in contratto). Il tasso di mora non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la verifica del superamento della soglia di usura; esso è solo uno dei tassi semplici, una delle tante voci che integra il tasso corrispettivo e concorre ad individuare il costo effettivo del credito. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Constatato il superamento della soglia di usura da parte del TEG, l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. determina la gratuità dell’intero negozio e, pertanto, l’obbligo di restituzione del solo capitale mutuato. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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