Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11822 - pubb. 22/12/2014
Sovraindebitamento del consumatore: sindacato del giudice e indebitamento derivante da garanzie prestate a favore di impresa
Tribunale Bergamo, 12 Dicembre 2014. Est. Laura Giraldi.
Sovraindebitamento - Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore - Valutazione del giudice - Oggetto - Valutazione svincolata dal raggiungimento di un accordo con i creditori
Sovraindebitamento - Nozione di consumatore - Persona fisica che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale - Oggetto della verifica del giudice
Consumatore - Nozione e individuazione - Negozi di garanzia - Qualità del debitore principale - Rilevanza - Soggetto gravato da obbligazioni derivanti da garanzie personali rese nell'interesse di un'impresa - Accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore - Esclusione
L’art. 12 bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha previsto che l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore abbia luogo per effetto di una valutazione espressa dal giudice svincolata dal raggiungimento di un accordo con i creditori o parte di essi; il giudice, infatti, deve valutare sia la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, sia l’assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, la meritevolezza soggettiva del consumatore (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento) ed, in caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. La specifica finalità di tutela del consumatore giustifica pertanto un più intenso intervento valutativo del giudice a fronte della voluta assenza di un consenso dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Ai sensi del secondo comma lett. b), è ‘consumatore’ solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto obbligazioni ‘esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta’. La definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all’art. 3 del codice del consumo (dlgs 206/2005), di matrice in gran parte comunitaria, ove lo scopo dell’attività svolta dal soggetto eventualmente destinatario di tutela è il fulcro che orienta l’interpretazione delle norme. Al fine dell’individuazione del ‘consumatore’, il giudice dovrà, pertanto, verificare le modalità dell’atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso allo scopo di verificare se l’oggetto dell’attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera privata, personale o familiare; solo, infatti, il soggetto che con determinati atti soddisfi bisogni di carattere personale o familiare può essere considerato consumatore, meritevole di una particolare attenzione normativa, e non invece colui che pur agendo al di fuori della propria attività professionale agisca in vista di scopi ad essa comunque connessi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Corte di cassazione in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011), ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del sovraindebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell'interesse di società esercente attività di impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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