Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11817 - pubb. 18/12/2014

Litispendenza internazionale e lite tra i genitori: limiti e presupposti dei provvedimenti urgenti e provvisori

Tribunale Milano, 16 Luglio 2014. Est. Buffone.


Litispendenza internazionale – Pendenza del giudizio di Appello dinanzi ad altro giudice europeo (adito per primo) – Procedimento introdotto dinanzi al giudice italiano – Sospensione – Art. 19, comma II, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Adozione di provvedimenti urgenti e provvisori ex art. 20 Reg. 2201/2003 – Esclusione



Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita. In ipotesi di litispendenza internazionale, è tuttavia ammissibile l’adozione di provvedimenti cautelari o urgenti, ex art. 20 del regolamento n. 2201/2003. Tale enunciato, tuttavia, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a interferire con altro provvedimento già adottato (ed efficace) dal giudice dello Stato Membro adito per primo e dichiaratosi, nelle more, competente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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