Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11759 - pubb. 10/12/2014

Dichiarazione di fallimento e autorizzazione alla ricerca dei beni con modalità telematiche

Tribunale Caltagirone, 13 Novembre 2014. Pres., est. Francola.


Dichiarazione di fallimento - Ricostruzione dell'attivo e del passivo mediante ricerca con modalità telematiche - Autorizzazione al curatore contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento

Dichiarazione di fallimento - Ricostruzione dell'attivo e del passivo mediante ricerca con modalità telematiche - Autorizzazione del presidente del tribunale - Esclusione


Con la sentenza che dichiara il fallimento, il tribunale può autorizzare il curatore a servirsi della ricerca con modalità telematiche di cui all'articolo 155 sexies disp. att. c.p.c., secondo il quale "le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché le ragioni che giustificano la previsione, contenuta nell'articolo 492 bis c.p.c (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), dell'autorizzazione del presidente del tribunale consistono nell'esigenza di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi, in caso di fallimento, può ritenersi all'uopo sufficiente l'autorizzazione del tribunale fallimentare, in modo che il curatore possa ritenersi legittimato, sin dall'apertura della procedura, ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Alberto Sandri


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