Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11737 - pubb. 04/12/2014

La residenza abituale del minore prevale comunque

Tribunale Vercelli, 23 Luglio 2014. Est. Fiengo.


Competenza giurisdizionale – Reg. 2201/2003 – Residenza Abituale del minore – Sussiste – Provvedimenti assunti da giudice di uno Stato dove non risiede il Minore – Vincolanti per il giudice dove residente il minore – Esclusione



Il sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’UE è fondato sulla reciproca fiducia e collaborazione (si vedano, tra gli altri, con specifico riferimento alla materia in esame, gli articoli 24 e 26 del regolamento 2201/03 ed il considerando 21 dello stesso regolamento). La reciproca fiducia e collaborazione non possono tuttavia considerati valori assoluti ed inderogabili, dovendo, rispetto ad essi, ritenersi prevalente l’interesse del minore che, tra l’altro, risulta tutelato (oltre che dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 – ratificata in Italia dalla legge 176/91) anche da disposizioni sovraordinate rispetto al regolamento 2201/03. Ne consegue che, in caso di certa e non controversa residenza abituale del minore in uno Stato Membro, è questo a dovere assumere i provvedimenti nell’interesse del fanciullo, disattendendo quelli eventualmente emessi da uno Stato senza collegamento con il bambino. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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