Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11674 - pubb. 27/11/2014
Omessa indicazione, nel corpo dell’ordine di negoziazione, delle informazioni sulla rischiosità dell’investimento
Appello Firenze, 03 Novembre 2014. Est. M. Iole Fontanella.
Acquisto titoli finanziari – Rischiosità titoli Argentina – Inadempimento obblighi informativi da parte di intermediario finanziario – Profilo investitori
Sin dal 1997 era desumibile la rischiosità dei titoli di debito pubblico argentini, in considerazione delle classificazioni date dalle Agenzie di rating e dalle considerazioni svolte dalla CONSOB nella sua audizione alla Camera dei Deputati del 27/04/04. (Giulio Caselli) (riproduzione riservata)
Dalla assenza di elementi da cui desumere l’intervenuta informazione sulle rischiosità dell’operazione nel corpo dell’ordine consegue la prova per tabulas dell’omesso adempimento agli obblighi informativi. (Giulio Caselli) (riproduzione riservata)
Gli investimenti pregressi non forniscono prova della propensione a rischio, ove non v’è prova che per essi vi sia stata informazione sulla rischiosità. (Giulio Caselli) (riproduzione riservata)
Il profilo di rischio firmato dal solo dipendente della banca è privo di valore probatorio. (Giulio Caselli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giulio Caselli
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